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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36040/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello con sette motivi articolati: (1) vizio di motivazione e carenza dell'elemento soggettivo (dolo) rispetto alla distrazione, capo A prima parte, contestata a Salvai Andrea; (2) mancato riconoscimento dei vantaggi compensativi per operazioni infragruppo e quindi errata qualificazione delle forniture a credito come bancarotta fraudolenta (art. 216 L. fall.) anziché operazioni di pura sorte o imprudenti (art. 217 L. fall.); (3) contestazione della qualificazione giuridica delle operazioni infragruppo (art. 216 vs art. 217); (4) vizio di motivazione e mancanza del dolo relativamente al capo D (trasferimento 525.900 euro da Mini Pa a Pazza Idea) e posizione di Salvai Elio come amministratore di diritto ma non coinvolto attivamente; (5) carenza di motivazione e dolo relativo al fallimento TOR 4 s.r.l. e alla posizione di Salvai Elio (capo F lett. a e b); (6) dedotta colpa nella imputazione contabile (spese di costituzione imputate a immobilizzazioni) per Salvai Andrea e affidamento al commercialista; (7) ritenuta giustificazione del prelievo di 13.977 euro e delle operazioni infragruppo come operazioni tracciate e finalizzate al gruppo. In sintesi i ricorrenti hanno chiesto la revisione della qualificazione delle condotte (fra bancarotta fraudolenta e semplice), l'esclusione del dolo e il riconoscimento dei vantaggi compensativi di gruppo, oltre l'estraneità o la mera responsabilità formale di Salvai Elio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Salvai Elio e ha ritenuto nel suo complesso infondato il ricorso di Salvai Andrea. Sono state confermate, nei punti rilevanti per il ricorso, le valutazioni di merito della Corte d'Appello: sussistenza del ruolo centrale di Salvai Andrea nel progetto imprenditoriale, rilevanza delle condotte distrattive e finanziamenti infragruppo senza adeguata attività di recupero, esclusione del riconoscimento dei vantaggi compensativi richiesti dalla difesa in assenza di prova del saldo finale positivo o di prevedibilità concreta del vantaggio; la qualificazione delle condotte è stata ritenuta corretta come bancarotta fraudolenta (art. 216) e non come mera bancarotta semplice (art. 217). La Corte ha inoltre affermato che la mera qualifica formale di amministratore di diritto (Salvai Elio) non esclude la responsabilità se emergono elementi che ne dimostrino il reale coinvolgimento; il ricorso che solleva questioni nuove o generiche è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (e sono respinti gli altri rilievi sulla mancata prova del dolo o sull'affidamento al commercialista).

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, L. fall.

    La Corte conferma la qualificazione delle operazioni distrattive e dei finanziamenti infragruppo come bancarotta fraudolenta patrimoniale quando risultano finalizzati a vantaggi per terzi o al gruppo senza concreto vantaggio compensativo per la società danneggiata.

  • art. 217, comma 1, n.2, L. fall.

    Distinzione tra bancarotta semplice per operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti e bancarotta fraudolenta; la semplice temerarietà non esclude il dolo se le operazioni perseguono interessi estranei all'impresa.

  • art. 42 c.p.

    Riferimento all'elemento soggettivo (dolo); la Corte valuta il dolo sulla base del ruolo dell'agente, degli elementi probatori e della coerenza del progetto imprenditoriale.

  • art. 43 c.p.

    Richiamato in relazione agli elementi soggettivi e alla partecipazione a delitto.

  • art. 168-bis c.p.

    Citato in relazione alla definizione della posizione di coimputati che hanno beneficiato della messa alla prova; non incide sulla responsabilità altrui.

  • art. 2497 c.c.

    Rilevanza del concetto tecnico di gruppo e di direzione/coordina-mento; la mera appartenenza familiare o ripetizione di nomi negli organi sociali non basta a qualificare un'entità di coordinamento ai fini della svalutazione della responsabilità penale.

  • art. 2634 c.c.

    Concetto di vantaggio compensativo: la Corte richiede prova del saldo finale positivo o della prevedibilità concreta del vantaggio per giustificare operazioni che penalizzano la singola società.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti per dedurre errori di valutazione del dolo; la Corte ha ritenuto infondate tali censure.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente la cui impugnazione è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 (richiamato)

    Norma procedurale richiamata in ordine alla trattazione del ricorso senza intervento delle parti e alla chiusura per iscritto.

Massime di principio

  • La mera appartenenza a un 'gruppo' o la ripetizione degli stessi amministratori in più società non è sufficiente a giustificare trasferimenti patrimoniali: occorre provare l'esistenza di un soggetto che eserciti direzione e coordinamento idoneo a generare un vantaggio compensativo concreto.
  • Per escludere la bancarotta fraudolenta con operazioni infragruppo è onere della difesa dimostrare il saldo finale positivo o la prevedibilità concreta del vantaggio compensativo per la società che ha subito la perdita patrimoniale.
  • La qualificazione di un'operazione come 'di pura sorte' o 'manifestamente imprudente' (bancarotta semplice) richiede che l'operazione sia comunque posta nell'interesse dell'impresa; se emergono elementi che dimostrano interesse proprio o di terzi estranei, opera il dolo e la fattispecie più grave (bancarotta fraudolenta).
  • La qualifica formale di amministratore di diritto non esclude la responsabilità penale quando dagli elementi probatori emerge un reale coinvolgimento o conoscenza del progetto distrattivo; la responsabilità può essere provata anche mediante la ricostruzione complessiva del ruolo e delle ammissioni dell'interessato.
  • L'affidamento a un professionista (commercialista) non esclude automaticamente la responsabilità penale dell'amministratore; la difesa dell'errore di valutazione contabile va adeguatamente provata e non è di per sé idonea a escludere il dolo.
  • Operazioni infragruppo tracciate non sono automaticamente lecite: trasferimenti di valori in presenza di sofferenza finanziaria e senza garanzie di restituzione possono integrare distrazione anche se formalmente fatturate.

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