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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36872/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a cartella di pagamento per euro 923,00, accolta in primo grado. Successivamente, a seguito di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio ha liquidato le spese del primo grado in euro 180,00 e quelle dei gradi successivi in importi contenuti, applicando i minimi tariffari per la ritenuta minima complessità della causa ed escludendo, per appello e rinvio, la fase istruttoria non svolta. Il soccombente nel giudizio di rinvio ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Roma deducendo violazione degli artt. 91 c.p.c., 4, commi 1, 2 e 5, e 5, comma 6, d.m. n. 55/2014, e 2233, comma 2, c.c. In sintesi ha censurato: la mancata applicazione dello scaglione di valore indeterminabile per i giudizi di impugnazione, ritenendo che l'oggetto fosse una questione solo processuale; il mancato aumento per la pluralità di parti convenute; la liquidazione di euro 221,00 per il secondo grado senza adeguata motivazione rispetto ai parametri medi/minimi; l'esclusione della fase istruttoria e/o di trattazione; la mancata considerazione, per il rinvio, delle spese maturate nei gradi precedenti come base di valore della causa.

La decisione

La Corte ha ritenuto tutte le censure inammissibili e comunque manifestamente infondate. Ha ribadito che, nei giudizi di impugnazione, il valore si determina secondo il criterio del disputandum e, nel caso in cui l'appello abbia ad oggetto solo la correttezza della condanna alle spese del primo grado, il valore è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice. Ha poi osservato che l'aumento previsto dal d.m. n. 55/2014 per la pluralità delle parti ha natura discrezionale e il suo mancato esercizio non è sindacabile in cassazione; che il giudice del rinvio aveva motivato l'applicazione dei minimi; che la fase istruttoria o di trattazione non è necessaria in ogni caso e non può essere riconosciuta automaticamente; e che, per il rinvio, il valore non può essere agganciato alla sommatoria delle spese dei gradi precedenti. Ha inoltre escluso che la memoria depositata introducesse argomenti nuovi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati; è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    consente la definizione camerale con proposta del relatore nei casi previsti

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come norma sulla liquidazione delle spese di lite

  • art. 4, commi 1, 2 e 5, d.m. n. 55 del 2014

    i parametri tariffari si applicano secondo il valore della causa; l'aumento per pluralità di parti è discrezionale; la fase istruttoria/trattazione non è sempre dovuta

  • art. 5, comma 6, d.m. n. 55 del 2014

    richiamato in tema di determinazione e liquidazione dei compensi professionali

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    richiamato a sostegno del criterio di adeguatezza del compenso professionale

  • art. 10 c.p.c.

    il valore della causa si determina sulla base della domanda e, nei giudizi di impugnazione, secondo il criterio del disputandum

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto

Massime di principio

  • Nei giudizi di impugnazione, il valore della controversia va determinato secondo il criterio del disputandum; quando l'impugnazione riguarda esclusivamente la liquidazione delle spese del primo grado, il valore coincide con l'importo delle spese liquidate dal primo giudice.
  • L'aumento del compenso previsto dal decreto parametri per la pluralità delle parti ha natura discrezionale e il suo mancato riconoscimento non è di regola censurabile in sede di legittimità.
  • La fase istruttoria o di trattazione non è una componente necessaria in ogni procedimento e può essere esclusa se non siano state svolte attività specificamente riconducibili a quella fase.
  • Nel giudizio di rinvio il valore della causa non si ridetermina sommando le spese liquidate nei gradi precedenti, ma resta ancorato all'oggetto effettivo dell'impugnazione e alla domanda scrutinata.
  • Le censure sulla liquidazione dei compensi professionali sono inammissibili quando mirano a ottenere una nuova valutazione del merito tariffario senza indicare specifiche violazioni dei parametri normativi o un vizio motivazionale rilevante.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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