Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 193/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 179/2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202502560

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o inesatta esecuzione della sentenza n. 179/2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Como - Sezione Lavoro. Il TAR ha rilevato d'ufficio un vizio della procura alle liti: essa era stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e, pur essendo stata depositata telematicamente insieme al ricorso, non indicava gli atti da impugnare, la parte resistente, l'autorità adita o altri elementi idonei a identificare la controversia. La questione concerne l'interpretazione dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., delle regole tecniche sul processo amministrativo telematico e la possibilità di sanare il difetto mediante rinnovazione della procura o errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la procura speciale sia requisito di ammissibilità del ricorso e debba contenere, quando è redatta su foglio separato non materialmente incorporato al ricorso, elementi sufficienti a identificare la specifica controversia. La qualificazione della procura come "apposta in calce" ai sensi delle regole tecniche del processo amministrativo telematico consente al difensore di certificare l'autografia della sottoscrizione, ma non esonera dal requisito sostanziale di specificità del mandato. La procura generica non può essere considerata valida sulla sola base del deposito telematico congiunto, poiché manca la relazione fisica tra procura e ricorso che, nel processo cartaceo, consentiva di desumere la specialità del mandato. Il Collegio ha inoltre escluso la rinnovazione della procura ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., ritenendo che il requisito debba esistere al momento della proposizione del ricorso. Tuttavia, ha riconosciuto l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., ravvisando un'obiettiva incertezza normativa e giurisprudenziale esistente prima della sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 11/2025. Ha quindi assegnato alla ricorrente un termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare una procura idonea, fissando la prosecuzione della trattazione al 18 giugno 2026. Non è stata definita nel merito la domanda di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.

    La procura speciale costituisce requisito del ricorso e deve consentire l'identificazione dell'oggetto della controversia, delle parti, dell'autorità adita e degli altri elementi rilevanti.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione disciplina la modalità di considerazione della procura come apposta in calce e la certificazione dell'autografia, ma non elimina la necessità che la procura separata contenga elementi idonei a identificare la controversia.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente, nel caso esaminato, di superare la previsione del requisito della procura speciale quale requisito di ammissibilità esistente al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La disciplina della sanatoria dei difetti della rappresentanza non è stata ritenuta applicabile per consentire la rinnovazione postuma della procura speciale mancante o inidonea.

  • art. 37 c.p.a.

    Il beneficio può essere concesso in presenza di obiettive ragioni di incertezza normativa o di grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; nel caso concreto ha consentito di assegnare un termine per il deposito di una procura idonea.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo telematico, la procura rilasciata su foglio analogico separato e depositata come copia informatica insieme al ricorso non è valida, se priva di elementi sufficienti a identificare la specifica controversia; il deposito congiunto non sostituisce la necessaria specificità del mandato.
  • La qualificazione della procura separata come "apposta in calce" ai sensi delle regole tecniche del processo amministrativo telematico riguarda la certificazione dell'autografia della sottoscrizione, ma non determina di per sé la specialità della procura né supplisce alla mancanza dell'oggetto e degli elementi identificativi della lite.
  • La validità di una procura generica apposta in calce o a margine può essere desunta dal contesto documentale unitario quando procura e ricorso formano materialmente corpo unico; tale criterio non è estensibile al caso in cui la procura analogica e il ricorso informatico siano documenti materialmente distinti.
  • La procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso e deve sussistere al momento della proposizione della domanda; il relativo difetto non è normalmente sanabile mediante la rinnovazione prevista dal combinato disposto degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
  • L'errore scusabile può essere riconosciuto, in via eccezionale, quando al momento della proposizione del ricorso sussistano obiettive ragioni di incertezza normativa e giurisprudenziale sulla validità della procura telematica; in tal caso il giudice può assegnare un termine perentorio per il deposito di una procura idonea.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrereVizi formali non invalidanti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.