Ordinanza n. 834/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del decreto del Responsabile dell’Area 2 - Affari istituzionali, Progetti strategici, Turismo, Agricoltura e Foreste, prot. n. 1053/2026 del 31 marzo 2026, emesso dalla Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, notificato a mezzo p.e.c. in pari data, avente a oggetto l’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., del decreto forestale n. 1/2025, recante provvedimento autorizzativo per l’esecuzione di interventi compensativi, di cui all’art. 43 della legge regionale n. 31 del 2008 e agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 227 del 2001 e s.m.i., relativo all’esecuzione di interventi consistenti nella trasformazione di una porzione di terreno boscato realizzato ai sensi della Misura H 1.1 del PSR 2000 - 2006 da recuperare a uso seminativo, sito in Comune di Montalto Pavese (PV), Via Cascina Montugone, Sez. A, fg 1 mapp. 13, di proprietà del sig. Carlo Padroggi; - e di ogni altro provvedimento prodromico e collegato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di annullamento d’ufficio del provvedimento autorizzativo forestale relativo alla trasformazione di una porzione di terreno boscato in area a uso seminativo
Esito
Favorevole al resistente (ente montano)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società agricola ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui la Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese ha annullato in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, un precedente decreto forestale autorizzativo per l’esecuzione di interventi compensativi connessi alla trasformazione di una porzione di terreno boscato, realizzato nell’ambito della Misura H 1.1 del PSR 2000-2006 e destinato al recupero a uso seminativo. Sono stati altresì impugnati gli atti prodromici e collegati. Il testo non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a dare conto della domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che la controversia presenta profili di particolare complessità, tali da richiedere un approfondito esame non compatibile con la fase cautelare. Quanto al periculum in mora, nella comparazione degli interessi ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla conservazione del bosco e al mantenimento della res adhuc integra fino alla decisione di merito. Il pregiudizio prospettato dalla società ricorrente è stato ritenuto di natura meramente patrimoniale e quindi recessivo rispetto all’interesse pubblico ambientale. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
annullamento in autotutela del precedente provvedimento autorizzativo forestale
La norma costituisce la base giuridica del decreto di annullamento d’ufficio impugnato; l’ordinanza non definisce nella fase cautelare la legittimità del suo concreto esercizio.
art. 43 l.r. Lombardia n. 31/2008
La disposizione è richiamata quale disciplina regionale degli interventi compensativi connessi alla trasformazione del bosco.
artt. 4 e 5 d.lgs. n. 227/2001
Le disposizioni sono richiamate quali fonti degli interventi compensativi forestali.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato
È la base processuale della decisione cautelare sulla sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la controversia presenta profili di particolare complessità che richiedono un approfondito esame incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può non anticipare la valutazione definitiva sul fumus boni iuris e riservarne l’esame alla fase di merito.
- Nella comparazione cautelare degli interessi, l’interesse pubblico alla conservazione del bosco e alla salvaguardia della situazione ambientale esistente può prevalere sul pregiudizio patrimoniale del privato, soprattutto quando sia necessario mantenere la res adhuc integra fino alla decisione di merito.
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