Cassazione Civile, Ordinanza n. 37010/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per estimi catastali notificato a una contribuente, che aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso in primo grado dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma. L'Agenzia delle Entrate propose appello alla CTR Lazio, ma quest'ultima dichiarò l'impugnazione inammissibile per tardività. In Cassazione l'Amministrazione dedusse, con due motivi tra loro connessi, da un lato la validità della notificazione dell'appello effettuata tramite operatore postale privato e la tempestività della spedizione; dall'altro la violazione dell'art. 156 c.p.c., sostenendo che comunque la notificazione avrebbe raggiunto il suo scopo per la costituzione della contribuente. La resistente replicò con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha applicato il principio delle Sezioni Unite n. 299/2020: la notificazione di atti giudiziari eseguita da operatore di poste private privo di titolo abilitativo è nulla e non inesistente; tuttavia la sanatoria per raggiungimento dello scopo non rileva ai fini della tempestività dell'impugnazione quando manchi la certezza legale della data di consegna dell'atto all'operatore. Nel caso concreto, dagli atti non risultava una prova idonea della effettiva ricezione dell'appello da parte della contribuente entro il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., sicché non era dimostrata la tempestività dell'appello. La tardività rendeva l'impugnazione inammissibile ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. 546/1992. Le spese sono state compensate in ragione del successivo consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale applicato.
Norme richiamate
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata del ricorso per cassazione.
art. 156 c.p.c.
la sanatoria per raggiungimento dello scopo non vale a superare la mancanza di certezza legale della tempestività della notificazione dell'impugnazione.
art. 327 c.p.c.
quando la sentenza di primo grado non sia notificata, l'appello deve essere proposto entro sei mesi dal deposito della sentenza.
art. 51 del d.lgs. 546 del 1992
l'appello tardivo è inammissibile nel processo tributario.
direttiva 2008/6/CE
nel quadro normativo europeo è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, salvo diversa giustificazione oggettiva dello Stato.
legge n. 124 del 2017
individuata come il regime successivo che introduce la disciplina rilevante per gli operatori postali privati.
Massime di principio
- La tempestività di un'impugnazione notificata tramite operatore postale privato deve essere provata da chi la propone, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova.
- Quando la notificazione di un atto giudiziario è eseguita da un operatore di poste private privo di titolo abilitativo, la notificazione è nulla e non inesistente, ma la nullità sanata per raggiungimento dello scopo non elimina il diverso problema della prova della tempestiva proposizione dell'impugnazione.
- Nel caso in cui la sentenza di primo grado non sia notificata, il termine per proporre appello decorre dal deposito della sentenza e l'impugnazione deve risultare ricevuta dalla controparte entro il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c.
- L'inammissibilità dell'impugnazione per tardività, essendo legata a termini stabiliti a pena di decadenza e a interessi indisponibili, è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla sola costituzione dell'appellato.
- Ai fini della tempestività dell'appello, la mera prova della spedizione o della consegna del plico all'operatore non basta: occorre una certezza legale del momento di ricezione da parte del destinatario.
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