Cassazione Penale, Ordinanza n. 04972/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che aveva confermato la condanna per tentato furto in abitazione aggravato. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità, sostanzialmente chiedendo una nuova valutazione del compendio probatorio e delle risultanze di merito. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge per il mancato inquadramento dei fatti nel diverso reato di danneggiamento, assumendo che, in occasione del primo tentativo di accesso all'abitazione, la condotta avrebbe dovuto essere riqualificata ai sensi dell'art. 635 c.p., con applicazione dell'art. 56, comma 3, c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché volto a ottenere una rivalutazione del fatto, e il secondo manifestamente infondato perché la rinuncia al primo tentativo non dipendeva da un ripensamento dell'agente, ma dal mancato cedimento della porta.
Norme richiamate
artt. 56, 624-bis, 625, comma 1, n. 2, c.p.
La sentenza di merito aveva qualificato la condotta come tentato furto in abitazione aggravato; la Cassazione non ha rimesso in discussione tale qualificazione.
art. 635 c.p.
La riqualificazione in danneggiamento è stata esclusa perché il mancato completamento dell'azione non dipendeva da una scelta volontaria di desistenza, ma dall'ostacolo materiale incontrato.
art. 56, comma 3, c.p.
La disposizione sulla desistenza volontaria non è stata ritenuta applicabile, poiché la rinuncia al compimento del reato non era volontaria ma imposta dal fallimento dell'azione.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito richiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione degli elementi probatori o una diversa lettura dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito; il vizio di motivazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito.
- La desistenza volontaria presuppone un'effettiva e autonoma scelta dell'agente di interrompere l'azione criminosa; se l'interruzione è determinata dal mancato successo materiale dell'azione, non vi è desistenza rilevante ai fini dell'art. 56, comma 3, c.p.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in un diverso reato è infondata quando la motivazione di merito spieghi logicamente che la condotta è rimasta nel perimetro del reato originariamente contestato e che l'interruzione dell'azione non è riconducibile a un mutamento di volontà dell'agente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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