Cassazione Civile, Ordinanza n. 32076/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Una società produttrice/venditrice di una macchina utensile aveva agito in primo grado per ottenere il risarcimento dei danni, ex art. 2043 c.c., per il preteso rifiuto ingiustificato della società fornitrice di intervenire sulla macchina dopo un fermo tecnico. La macchina era stata acquistata dall'avente causa della società attrice da un fallimento; il fermo si era verificato, secondo quanto accertato, per una sovratensione elettrica o uno sbalzo di tensione/possibile scarica atmosferica, non per un vizio di progettazione o di fabbricazione. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello aveva invece riformato la decisione, escludendo sia un obbligo giuridico della fornitrice di prestare assistenza tecnica fuori garanzia, sia un nesso causale tra il comportamento omissivo e il danno, anche perché erano reperibili sul mercato ricambi hardware equivalenti. In Cassazione la società attrice ha dedotto un vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe omesso di considerare un fatto decisivo: che la convenuta fosse l'unico soggetto in grado di riparare il bene, dato il software personalizzato e la specificità dell'impianto, sicché il danno sarebbe derivato dal rifiuto protratto di intervenire, non dal difetto originario del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non indicasse un vero fatto storico omesso, ma mirasse a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e della CTU. La circostanza che la fornitrice fosse l'unica in grado di riparare la macchina risultava comunque considerata dal giudice di merito e valutata come neutra, poiché la corte d'appello aveva escluso in radice un obbligo giuridico di intervento e aveva accertato che il guasto non dipendeva da vizi del prodotto. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
Richiamato come base della domanda risarcitoria per fatto illecito, ma la responsabilità è stata esclusa perché mancava un obbligo giuridico di intervento e mancava il nesso causale tra condotta e danno.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è stato ritenuto non configurabile, perché la censura tendeva in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e non denunciava l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
D.M. n. 55 del 2014
Richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non consente una nuova valutazione del materiale probatorio o della CTU, ma richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo effettivamente discusso tra le parti.
- La deduzione che un soggetto sia l'unico tecnicamente in grado di eseguire una riparazione non basta, da sola, a fondare un obbligo giuridico di intervento o una responsabilità risarcitoria, se il giudice di merito esclude tale obbligo e accerta che il guasto non dipende da vizi del bene.
- Quando il giudice di merito ha considerato una circostanza e l'ha ritenuta irrilevante o neutra ai fini decisori, non ricorre l'omesso esame del fatto decisivo; al più si può prospettare una diversa lettura delle prove, non ammissibile in cassazione.
- Il travisamento della prova è configurabile solo se l'informazione probatoria utilizzata in sentenza è contraddetta da uno specifico atto processuale non valutato; non quando si contesti semplicemente l'apprezzamento del consulente tecnico o del giudice di merito.
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