Cassazione Penale, Sentenza n. 16701/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
impugnazione della decisione di secondo grado per violazione dell'art. 62-bis c.p. (mancata concessione delle attenuanti generiche) e vizio di motivazione correlato. I ricorrenti sostenevano che le ammissioni di responsabilità, rese già nell'interrogatorio di garanzia e reiterate in appello, avrebbero dovuto essere valorizzate come segno di ravvedimento e di superamento dell'omertà tipica del contesto mafioso; inoltre denunciavano la fragilità delle prove basate sui collaboratori di giustizia e chiedevano che si tenesse conto dei percorsi di allontanamento dalla criminalità intrapresi da alcuni imputati
La decisione
la sentenza impugnata, già confermativa della responsabilità penale e della pena base dell'ergastolo per il reato principale, era stata mantenuta: il giudice di merito aveva escluso le attenuanti generiche, ritenuto sussistente la recidiva e applicato l'aumento di pena previsto. L'appello era stato valutato ma le circostanze indicate dagli imputati (ammissioni, percorsi di allontanamento, lacune probatorie dei collaboratori) non sono state ritenute idonee a modificare il giudizio sulla gravità del fatto e sulle aggravanti connesse all'associazione mafiosa; inoltre l'aggravante dei "motivi abbietti e futili" è stata ritenuta assorbita nell'aggravante di cui all'art. 416-bis c.p., mentre per i reati in continuazione è stata quantificata una pena temporanea (circa trenta anni per i capi minori), previa diminuzione per il rito
Norme richiamate
la Corte ha ritenuto che la semplice ammissione di responsabilità, specie se resa nell'ambito di un contesto probatorio complesso come quello con dichiarazioni di collaboratori di giustizia, non impone di concedere automaticamente le attenuanti generiche; il giudice deve valutare la spontaneità, la congruenza e la genuinità del comportamento successivo al reato
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
l'aggravante per motivi abbietti e futili è stata ritenuta assorbita nella più specifica aggravante connessa all'appartenenza/condotta di tipo mafioso prevista dall'art. 416-bis
recidiva (criteri di applicazione)
è stata riconosciuta la recidiva, la quale ha inciso negativamente sulla determinazione della pena, giustificando il diniego delle attenuanti e l'aggravamento delle misure
Massime di principio
- La mera ammissione di responsabilità non garantisce automaticamente la concessione delle attenuanti generiche: il giudice valuta la spontaneità, il momento in cui l'ammissione è resa, la sua coerenza con il resto del materiale probatorio e l'effettiva presa di distanza dall'illecito
- Nei procedimenti con prove basate su collaboratori di giustizia, le confessioni degli imputati possono essere considerate elementi attenuanti solo se appaiono sincere, non strumentali e corroborate da altri riscontri
- La presenza di fattori aggravanti legati all'associazione mafiosa e alla gravità del fatto può assorbire altre aggravanti e rendere difficoltosa la concessione di circostanze attenuanti
- I percorsi di allontanamento dalla criminalità o iniziative di riabilitazione personale sono elementi valutabili, ma non sono decisivi se il fatto commesso manifesta particolare efferatezza o rilevanza sociale
- In caso di recidiva accertata, la probabilità di ottenere attenuanti generiche si riduce sensibilmente perché la recidiva incide sulla valutazione della personalità e pericolosità sociale dell'imputato
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