Sentenza n. 1577/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria regionale di merito del concorso per l’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, e successiva rettifica, nella parte in cui non riconoscono alla ricorrente la riserva del 15% spettante agli operatori del servizio civile
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, collocata al ventiduesimo posto della graduatoria regionale con 114,30 punti, aveva dichiarato nella domanda di partecipazione di avere svolto senza demerito il servizio civile nazionale dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2016, allegando il relativo attestato e chiedendo l’applicazione della riserva del 15% prevista dal bando in favore degli operatori che abbiano concluso il servizio civile universale. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017, come modificato dall’art. 4, comma 4, del d.l. n. 25/2025, nonché dei principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e degli artt. 52 e 117, comma 2, lett. d), Cost., sostenendo che il servizio civile nazionale dovesse essere equiparato al servizio civile universale ai fini della riserva concorsuale. Il Ministero ha eccepito anche l’incompetenza territoriale del TAR Sicilia, prospettando la competenza del TAR Lazio per l’impugnazione del bando.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR e del Ministero per la Pubblica Amministrazione, individuando nel solo Ministero dell’Istruzione e del Merito l’amministrazione titolare della procedura concorsuale. Ha affermato la propria competenza territoriale, rilevando che l’impugnazione del bando era stata proposta solo in via tuzioristica e che la lesività lamentata derivava dalla graduatoria regionale, avente effetti limitati alla Sicilia. Nel merito ha respinto il ricorso. La ricorrente aveva svolto il servizio civile nazionale ai sensi della legge n. 64/2001, in epoca anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2017; non era quindi applicabile la disciplina transitoria di tale decreto. La versione dell’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017 vigente al momento della procedura riservava il beneficio esclusivamente agli operatori del servizio civile universale. Secondo il TAR, la continuità sostanziale tra servizio civile nazionale e servizio civile universale non comportava la loro equiparazione giuridica ai fini della riserva, in assenza di un’espressa previsione normativa. I due istituti presentavano inoltre differenze quanto ai destinatari, alla durata, all’impegno orario e alla formazione. La modifica introdotta nel 2025, che ha esteso la riserva anche a chi abbia svolto il servizio civile nazionale ai sensi della legge n. 64/2001, non aveva natura interpretativa né efficacia retroattiva, ma operava per il futuro. Applicarla alla procedura avrebbe violato il principio tempus regit actum, la lex specialis del bando e la par condicio dei concorrenti. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto per le parti non costituite.
Norme richiamate
art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017
A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche.
Nella versione applicabile alla procedura, la disposizione riservava il beneficio ai soli operatori del servizio civile universale e non consentiva l’equiparazione giudiziale del servizio civile nazionale.
art. 26 d.lgs. n. 40/2017
La disciplina transitoria non si applica a un servizio civile iniziato e concluso prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo.
art. 4, comma 4, d.l. n. 25/2025, convertito dalla l. n. 69/2025
A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche.
La novella estende espressamente la riserva agli operatori del servizio civile nazionale, ma opera per il futuro e non ha natura di norma di interpretazione autentica.
art. 11 preleggi
La legge dispone per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, salvo diversa previsione; la novella del 2025 non può quindi applicarsi a una procedura regolata dalla normativa precedente.
art. 3 Cost.
Il principio di uguaglianza e ragionevolezza non imponeva l’equiparazione giuridica tra servizio civile nazionale e universale, stante la chiarezza della disciplina e le differenze tra i due istituti.
art. 52 Cost.
art. 117, comma 2, lett. d), Cost.
Massime di principio
- Ai fini dell’attribuzione di una riserva concorsuale prevista dalla legge, il servizio civile nazionale svolto ai sensi della legge n. 64/2001 non può essere equiparato al servizio civile universale in assenza di un’espressa previsione normativa, anche se i due istituti presentano una continuità funzionale e sono entrambi collegati al dovere di difesa della Patria.
- La modifica legislativa che estende agli operatori del servizio civile nazionale una riserva precedentemente prevista soltanto per il servizio civile universale opera per il futuro, salvo espressa previsione contraria, e non ha natura retroattiva né di interpretazione autentica.
- Una procedura concorsuale è regolata dalla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, secondo il principio tempus regit actum e la natura di lex specialis del bando; lo ius superveniens non può modificare retroattivamente i requisiti o le riserve applicabili, se ciò incide sulla par condicio dei concorrenti.
- Una disposizione che attribuisce una riserva di posti, in quanto eccezionale e derogatoria rispetto all’ordinaria disciplina dell’accesso al pubblico impiego, è soggetta a interpretazione stretta e non può essere estesa in via analogica o mediante un intervento additivo del giudice.
- La continuità sostanziale tra due istituti giuridici non comporta automaticamente la loro identità normativa ai fini concorsuali, quando la disciplina applicabile distingue testualmente le fattispecie e sussistono differenze oggettive quanto a destinatari, durata, impegno orario e formazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 mag 2026Sentenza n. 300/2026 - Pescara, Sezione 1
- Sentenza · 30 mag 2026Sentenza n. 301/2026 - Pescara, Sezione 1
- Sentenza · 30 mag 2026Sentenza n. 302/2026 - Pescara, Sezione 1
- Sentenza · 30 mag 2026Sentenza n. 1571/2026 - Palermo, Sezione 2
- Sentenza · 30 mag 2026Sentenza n. 1572/2026 - Palermo, Sezione 2
- Sentenza · 30 mag 2026Sentenza n. 1573/2026 - Palermo, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →