Sentenza n. 1300/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero all’accredito di € 2.500,00 oltre interessi e rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di € 500,00, con riferimento agli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025, e aveva condannato il Ministero al pagamento complessivo di € 2.500,00 oltre interessi e rivalutazione, mediante accredito sulla Carta. La ricorrente ha dedotto di avere notificato la sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione, che il titolo era passato in giudicato e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha quindi chiesto l’attivazione della Carta con l’accredito della somma dovuta e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza perché la sentenza del giudice ordinario era stata notificata al domicilio digitale dell’Amministrazione, costituiva titolo esecutivo, era passata in giudicato ed era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato dichiarato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e accreditandovi l’importo oggetto della condanna. Il giudice ha inoltre nominato, per il caso di perdurante inerzia, il Direttore generale della Direzione generale competente del Ministero quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Al Commissario è stato attribuito il compito di porre in essere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa sono stati espressamente esclusi quali impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Non è stato liquidato alcun compenso al Commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, restituzione dell’eventuale contributo unificato e spese generali.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l’obbligata è una pubblica amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e dei poteri del giudice nell’imporre all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e nel nominare un Commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e costituisce, nel caso esaminato, un presupposto dell’azione di ottemperanza.
art. 479 c.p.c.
La notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione è stata ritenuta idonea ai fini della notificazione del titolo esecutivo.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022
La disposizione, modificando l’art. 479 c.p.c., consente che le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscano titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
È la disposizione istitutiva della Carta elettronica, la cui attribuzione e il cui valore economico costituivano oggetto del giudicato da eseguire.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato previsto dalla disposizione è stato prodotto per dimostrare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il debitore dell’obbligo conformativo o condannatorio è una pubblica amministrazione.
- Ai fini dell’ottemperanza, il giudicato può ritenersi azionabile quando la sentenza sia stata notificata all’Amministrazione presso il domicilio digitale, costituisca titolo esecutivo e sia comprovato il suo passaggio in giudicato.
- Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del titolo entro un termine assegnato.
- In caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere tutti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari all’integrale esecuzione del giudicato.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, impedimenti legittimi all’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria; il Commissario deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1281/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1282/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1283/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1284/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1285/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1286/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →