Cassazione Civile, Ordinanza n. 04062/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un incarico professionale di difesa in un giudizio tributario, nel quale il difensore aveva redatto un ricorso per cassazione poi dichiarato inammissibile per mancata formulazione dei quesiti di diritto richiesti dalla disciplina processuale allora vigente. Il cliente ha chiesto la restituzione delle somme anticipate a titolo di compenso e di fondo spese, sostenendo l'inadempimento del professionista, e ha altresì domandato il risarcimento del danno per perdita di chance, assumendo che, se il ricorso fosse stato correttamente proposto, avrebbe potuto ottenere un esito favorevole nel contenzioso tributario o quantomeno una definizione transattiva più vantaggiosa. Il professionista ha impugnato la sentenza di appello deducendo, tra l'altro, omessa pronuncia, motivazione apparente e violazione delle norme sulle spese. Il cliente ha proposto ricorso incidentale, censurando il rigetto della domanda risarcitoria e sostenendo che la perdita di chance fosse stata provata o comunque desumibile in via probabilistica dall'errore professionale. La compagnia assicuratrice ha resistito alle impugnazioni e si è difesa anche in relazione alle spese di lite e alla domanda di manleva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi del professionista perché non rispettavano gli oneri di specificità e di allegazione ex art. 366, n. 6, c.p.c., e perché le doglianze su omessa pronuncia e motivazione apparente si scontravano con la presenza di decisioni implicite della Corte d'appello. Ha inoltre respinto i motivi del cliente perché miravano, in sostanza, a una nuova valutazione del merito e non coglievano la ratio decidendi: la Corte territoriale aveva escluso il danno da perdita di chance poiché, chiuso il giudizio di merito tributario, non risultava più possibile dimostrare in Cassazione i fatti costitutivi del preteso diritto al rimborso IRAP, già non provati nei gradi di merito. La Corte ha anche confermato la regolazione delle spese a favore della compagnia assicuratrice sulla base del principio di causalità. Le spese tra professionista e cliente sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza, mentre ciascuno di essi è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità alla compagnia assicuratrice.
Norme richiamate
art. 366, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente per cassazione che deduce violazione di legge o errores in procedendo deve indicare in modo completo e specifico gli atti e i documenti rilevanti, localizzandoli nel fascicolo, senza limitarsi a richiami generici o a riproduzioni parziali.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
L'allegazione del documento può avvenire anche mediante produzione del fascicolo di parte, ma solo se nel ricorso sia specificata la sede in cui il documento è rinvenibile; in mancanza, il motivo è inammissibile.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è esclusa quando la decisione di merito contenga un rigetto implicito della questione o dell'eccezione, incompatibile con la soluzione adottata su altra questione logicamente preliminare.
art. 132 c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente o mancante può essere denunciato solo se l'illogicità o l'incompletezza emerge dal testo della sentenza; non è consentito dedurlo dal confronto tra sentenza e atti di appello non adeguatamente allegati.
art. 91 c.p.c.
Le spese di lite possono essere poste a carico della parte soccombente secondo il principio di causalità, anche con riferimento al terzo chiamato in garanzia impropria.
art. 1223 c.c.
Il danno risarcibile richiede la prova del nesso tra inadempimento e conseguenze dannose effettive, non potendosi fondare il risarcimento su un danno meramente ipotetico o in re ipsa.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa presuppone comunque la prova, almeno in termini apprezzabili, dell'esistenza del danno e del nesso causale.
art. 2236 c.c.
La disciplina della responsabilità del professionista è richiamata ma non esonera il cliente dall'onere di provare le conseguenze dannose concretamente derivate dall'inadempimento.
art. 2056 c.c.
Nella responsabilità contrattuale del professionista, i criteri di liquidazione del danno si applicano nei limiti in cui sia provato il pregiudizio risarcibile.
art. 1218 c.c.
L'inadempimento professionale può essere accertato, ma ciò non comporta automaticamente il risarcimento se non è provato il danno conseguenza.
art. 1176 c.c.
La condotta del professionista va valutata secondo la diligenza qualificata richiesta dalla professione.
art. 2697 c.c.
Chi chiede il risarcimento o invoca una specifica conseguenza dannosa deve provare i fatti costitutivi della pretesa, inclusa la perdita di chance.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni semplici possono essere richiamate, ma non sostituiscono la prova quando il giudizio di merito abbia già escluso la concreta probabilità dell'esito favorevole.
art. 2059 c.c.
Il danno non patrimoniale deve essere allegato e specificato quanto a natura e concreta incidenza, non potendo essere riconosciuto in modo generico.
art. 115 c.p.c.
La valutazione delle prove resta ancorata agli atti ritualmente allegati e non può essere sostituita da una rilettura alternativa dei fatti in sede di legittimità.
art. 116 c.p.c.
La censura non può trasformarsi in richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio da parte della Cassazione.
art. 2, comma 1, D.Lgs. 446/1997
Richiamato dal ricorrente incidentale in relazione alla non imponibilità IRAP, ma la Corte ritiene irrilevante in questa sede la prova del diritto fiscale, perché mancava la prova della chance di successo in Cassazione.
art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 446/1997
Norma richiamata dal ricorrente incidentale per sostenere l'assenza del presupposto IRAP.
art. 1 L. 204/1985
Richiamata dal ricorrente incidentale nell'ambito della dedotta non imponibilità IRAP.
artt. 1, 7 e ss. D.Lgs. 546/1992
Richiamati dal ricorrente incidentale per il contenzioso tributario di merito.
art. 360 c.p.c.
Le censure di legittimità sono state ricondotte ai n. 3, 4 e 5, ma molte sono state giudicate inammissibili perché prive di specifica critica alla ratio decidendi o perché sollecitavano una nuova valutazione di merito.
art. 342 c.p.c.
Richiamato nel dedurre l'omessa pronuncia sui motivi di appello, ma la Corte ha escluso il vizio per la presenza di decisioni implicite.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge o di errores in procedendo richiede una allegazione completa e specifica degli atti e dei documenti rilevanti, con chiara indicazione della loro localizzazione nei fascicoli di merito; il mancato assolvimento di tale onere rende il motivo inammissibile.
- La denuncia di omessa pronuncia non è fondata quando la sentenza di merito abbia risolto implicitamente la questione con una statuizione incompatibile con la pretesa non esaminata; in tal caso, il vizio va eventualmente censurato come errore di diritto o di motivazione, non come violazione dell'art. 112 c.p.c.
- Il vizio di motivazione apparente non può essere costruito tramite confronto tra sentenza e atti di parte non specificamente allegati; deve emergere dal solo testo della decisione impugnata l'impossibilità di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Nella responsabilità professionale, l'accertamento dell'inadempimento non comporta automaticamente il risarcimento: il cliente deve provare in concreto il danno-conseguenza e il nesso causale, inclusa l'effettiva probabilità di un esito utile dell'attività professionale correttamente svolta.
- La perdita di chance non può essere riconosciuta in astratto o in re ipsa; occorre dimostrare che, con condotta diligente del professionista, vi sarebbe stata una concreta e apprezzabile probabilità di conseguire il risultato utile preteso.
- Quando il preteso esito favorevole dipende da fatti costitutivi già non provati nei gradi di merito, la mera ammissibilità di un successivo ricorso per cassazione non basta a fondare il risarcimento da perdita di chance, se in sede di legittimità non sarebbe comunque più possibile dimostrare quei fatti.
- Le spese del terzo chiamato in garanzia impropria seguono il principio di causalità: sono a carico della parte che ha provocato e giustificato la chiamata, salvo che la chiamata risulti manifestamente infondata o arbitraria.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti di causa sotto la veste formale di violazione di legge o di omesso esame di fatto decisivo.
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