Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18973/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da una lunga divisione ereditaria riguardante due masse successorie distinte, una relitta da un capostipite e una da un altro de cuius, con beni agricoli e immobiliari poi oggetto di donazioni, collazione e formazione di quote divisionali. Il ricorrente aveva chiesto in sede di rinvio il prelevamento ex artt. 724 e 725 c.c. in relazione a un bene già donato e collazionato per imputazione, sostenendo che tale prelevamento dovesse essere riconosciuto quale fase necessaria della collazione e potesse essere richiesto anche in corso di divisione senza necessità di domanda autonoma tempestiva. Contestava inoltre che la Corte d'appello avesse negato il prelevamento per asserita tardività e per una supposta alternativa soddisfazione mediante riparto proporzionale del credito, deducendo anche violazione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del tribunale. Con altri motivi censurava la motivazione sulle indennità di espropriazione, lamentando contraddizione ed extrapetizione, e contestava il progetto divisionale perché non avrebbe considerato correttamente un complesso aziendale agricolo e avrebbe frazionato illegittimamente l'azienda, attribuendo al ricorrente, quale socio e amministratore della società agricola, un titolo preferenziale che egli riteneva dovesse giustificare un diverso assetto delle porzioni. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi e ha affermato che il sistema dei prelevamenti ex art. 725 c.c. è collegato alla collazione per imputazione, ma opera come fase interna e prodromica alle operazioni divisionali, senza costituire un obbligo processuale di domanda autonoma; tuttavia, nel caso concreto, la Corte d'appello aveva deciso nel merito ritenendo soddisfatta la finalità del prelevamento attraverso la formazione delle quote e dei conguagli, senza violare il giudicato. Ha poi escluso la fondatezza delle censure sulle indennità di esproprio, rilevando che esse erano state espressamente escluse dalla divisione e non conteggiate nelle attribuzioni finali, e ha respinto le doglianze sul complesso aziendale e sulla supposta illegittima frammentazione del compendio, ritenendo che la valutazione del giudice di merito sulla funzionalità e omogeneità delle porzioni, anche alla luce della posizione del ricorrente nella società estranea all'asse ereditario, fosse insindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati sia i motivi relativi al prelevamento ex artt. 724 e 725 c.c., chiarendo che non esiste un obbligo di formulare una domanda autonoma e che, nel caso concreto, la finalità dell'istituto era stata comunque realizzata tramite la formazione delle quote e dei conguagli, sia i motivi sulle indennità di espropriazione, sulla pretesa extrapetizione e sulla divisione del compendio aziendale agricolo. La Corte ha inoltre confermato la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 725 c.c.

    Il prelevamento è collegato alla collazione per imputazione e si colloca come fase interna e prodromica alle operazioni divisionali; non è configurato come domanda autonoma necessaria in senso processuale, ma può essere realizzato anche mediante una ripartizione proporzionale del valore in sede di formazione delle porzioni, purché sia salvaguardata la parità tra coeredi.

  • art. 724 c.c.

    La disciplina richiamata viene letta in connessione con la collazione e con il meccanismo dei prelevamenti, funzionale a ristabilire l'uguaglianza tra coeredi nelle operazioni divisionali.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, ma la Corte esclude che vi sia stata violazione per tardività o extrapetizione, poiché le attività contestate rientravano nel perimetro della divisione ereditaria.

  • art. 112 c.p.c.

    Esclusa la violazione per extrapetizione, perché il progetto divisionale approvato non ha pronunciato oltre i limiti del petitum sostanziale come ricostruito dalla Corte.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nella prospettiva della preclusione, ma non ritenuto dirimente dalla Corte.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    La Corte non accoglie la tesi secondo cui la mancata censura di una parte della decisione di primo grado avrebbe determinato una preclusione ostativa alla domanda di prelevamento nel giudizio di rinvio.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato formatosi sulla precedente sentenza del tribunale non è stato violato, perché la decisione d'appello ha comunque rispettato la finalità sostanziale della collazione per imputazione e del prelevamento.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato il principio di ragionevole durata del processo, usato per evitare adempimenti processuali inutili quando l'esito del giudizio rende superflue ulteriori attività.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di motivazione contraddittoria è respinta perché la sentenza d'appello, letta nel suo complesso, distingue tra esclusione delle indennità dalla divisione e corretta formazione delle quote finali.

  • art. 713 c.c.

    Norma richiamata dal ricorrente per contestare l'accertamento dei beni da dividere e la configurazione del compendio ereditario; la Corte ritiene infondata la doglianza.

  • art. 718 c.c.

    Richiamato per sostenere il divieto di frazionamento del compendio, ma la Corte afferma che la valutazione della funzionalità e omogeneità delle porzioni è stata correttamente compiuta dal giudice di merito.

  • art. 720 c.c.

    La Corte non ravvisa violazione nella formazione delle porzioni e nella gestione dei beni indivisibili o non comodamente divisibili.

  • art. 727 c.c.

    Invocato per contestare la divisione, ma la Corte ritiene che l'assetto delle quote e dei conguagli sia stato definito nel rispetto dei criteri divisionali.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato quale norma sul sindacato di legittimità, ma le doglianze formulate non superano il controllo della Corte perché investono valutazioni di merito o non colgono la ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento di divisione ereditaria, la collazione per imputazione opera come istituto sostanziale diretto a ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, e il prelevamento ex art. 725 c.c. è una modalità funzionale di attuazione di tale equilibrio, da collocarsi all'interno delle operazioni divisionali.
  • La richiesta di prelevamento non richiede necessariamente una domanda autonoma formalmente distinta, se la divisione ereditaria è già in corso e la finalità dell'istituto può essere realizzata nella formazione delle porzioni e dei conguagli.
  • La preclusione processuale non può essere affermata in modo astratto quando l'attività richiesta rientra fisiologicamente nelle operazioni divisionali e non introduce un tema estraneo al giudizio di divisione.
  • Il giudicato formatosi sulla collazione per imputazione non impedisce al giudice del rinvio di adottare una diversa tecnica divisoria, purché sia preservata la sostanziale equivalenza economica tra le attribuzioni e sia rispettata la finalità di parità tra coeredi.
  • In cassazione non è censurabile una motivazione che, letta nel suo complesso, mostri di avere escluso un bene o un valore dall'asse da dividere e, al tempo stesso, di avere correttamente formato le quote finali al netto di tale esclusione.
  • Le doglianze che investono la valutazione di funzionalità, omogeneità e composizione delle porzioni ereditarie, quando sorrette da adeguata motivazione del giudice di merito, non consentono un riesame del fatto in sede di legittimità.
  • L'appartenenza del condividente a una società estranea all'asse ereditario non costituisce di per sé titolo preferenziale per ottenere l'assegnazione di quasi tutti i terreni divisionali o per sottrarre immobili al compendio oggetto di divisione.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaCollazioneImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.