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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5376/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari disposti dal GIP di Foggia in relazione a detenzione di arma comune da sparo e ricettazione di quattro autocarri. Il ricorrente deduceva: (i) nullità dell'interrogatorio di convalida per mancato accesso del difensore agli atti prima dell'interrogatorio (denegato accesso via cancelleria/PEC), con conseguente nullità degli atti successivi; (ii) inesistenza grafica della motivazione circa il divieto di comunicare con terzi (contestando anche che il PM non ne avesse chiesto l'applicazione); (iii) insufficienza della gravità indiziaria (il fucile era denunciato dalla madre e conservato in cassaforte familiare; gli autocarri sarebbero stati solo custoditi a fronte di un pagamento modesto); (iv) eccessiva e ingiustificata misura cautelare e carenza delle esigenze cautelari, soprattutto trattandosi di soggetto incensurato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato. Sul punto centrale ha affermato che, nel procedimento di riesame ex art. 309 c.p.p., non è deducibile né rilevabile d'ufficio la questione relativa all'inefficacia della misura per asserita mancanza, tardività o invalidità dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p. (anche se svolto in udienza di convalida ex art. 391 c.p.p.), salvo le ipotesi espressamente previste dall'art. 309 (comma 5 e 9). Pertanto la censura sulla denegata visione degli atti e sull'interrogatorio doveva essere proposta con gli strumenti procedurali appropriati (es. ricorso avverso l'ordinanza di convalida o istanza di estinzione/cessazione mediante art. 306 c.p.p.). Gli altri motivi (divieto di comunicazione, insufficienza degli indizi, sussistenza delle esigenze cautelari) sono stati ritenuti privi di specificità o manifestamente infondati: il Tribunale aveva motivato la misura richiamando la disponibilità effettiva dell'arma da parte dell'indagato, l'ubicazione diversa rispetto alla denuncia e l'incapacità del ricorrente di fornire indicazioni attendibili circa la provenienza dei veicoli, elementi ritenuti idonei a sostenere la gravità indiziaria e il pericolo di reiterazione.

Norme richiamate

  • art. 294 cod. proc. pen.

    disposizioni sull'interrogatorio di garanzia

    la Corte distingue tra vizi relativi alla legittimità genetica della misura e vizi che incidono sulla sua persistenza: l'inefficacia derivante da mancanza o invalidità dell'interrogatorio non può essere dedotta in sede di riesame salvo i casi espressamente previsti da art. 309

  • art. 302 cod. proc. pen.

    la custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'art. 294

    la norma garantisce la perdita di efficacia della misura per omesso interrogatorio nei termini; tuttavia tale perdita di efficacia è rimessa alla procedura prevista (art. 306) e non può essere trattata liberamente nel riesame

  • art. 309 cod. proc. pen.

    disciplinante il procedimento di riesame (con riferimenti ai commi 5, 9 e 10 relativi a termini e conseguenze)

    il riesame è finalizzato a verificare la legittimità dell'adozione della misura e consente di dedurre solo le inefficacie rilevabili ex art. 309 (in particolare inosservanza dei termini indicati ai commi 5 e 9), mentre altre cause di caducazione ope legis devono essere dedotte con i rimedi previsti dall'ordinamento

  • art. 306 cod. proc. pen.

    ordinanza che dispone la revoca o la cessazione della misura cautelare (procedimento principale/incidentale)

    la Corte indica che la dichiarazione di perdita di efficacia della misura compete al giudice del procedimento principale mediante l'ordinanza di cui all'art. 306, appellabile ex art. 310

  • art. 391 cod. proc. pen.

    disciplinante l'udienza di convalida dell'arresto in flagranza

    l'eventuale impugnazione dell'ordinanza di convalida e le nullità dell'interrogatorio devono essere contestate nei rimedi specifici previsti (ricorso avverso l'ordinanza di convalida), non genericamente nel riesame

  • art. 311 cod. proc. pen.

    ricorso per cassazione contro le ordinanze del tribunale (tra cui quelle di riesame)

    la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità in materia di riesame e inefficacia della misura cautelare per cause sopravvenute

  • art. 310 cod. proc. pen.

    appello avverso le ordinanze rese in procedimenti di revoca/cessazione

    la disciplina dei rimedi indica la strada corretta per dedurre la perdita di efficacia della misura (istanza al giudice del procedimento e appello ex art. 310)

Massime di principio

  • Nel procedimento di riesame ex art. 309 c.p.p. il sindacato è limitato ai vizi di legittimità e alle questioni espressamente ricomprese nell'art. 309; non è il luogo per far valere l'inefficacia della misura per omissioni dell'interrogatorio ex art. 294, che va proposta con i rimedi specifici (ricorso contro l'ordinanza di convalida o istanza ex art. 306 c.p.p.).
  • Se si contesta il mancato accesso del difensore agli atti utili alla convalida, tale eccezione deve essere sollevata tempestivamente nell'udienza di convalida e, se necessario, impugnata con gli strumenti previsti: non va genericamente dedotta nel riesame per ottenere la revoca della misura.
  • Una richiesta del pubblico ministero di misura più afflittiva non impedisce al giudice di applicare una misura meno afflittiva (compresi divieti di comunicazione), quindi l'assenza di una specifica richiesta per un divieto non esclude che il giudice lo imponga se ritenuto idoneo.
  • In tema di ricettazione, l'incapacità dell'indagato di fornire una spiegazione attendibile sulla provenienza di beni di valore può integrare la gravità indiziaria: non è richiesto che l'imputato provi l'origine, ma che dia una spiegazione credibile.
  • Per tutelarsi in situazione analoga: documentare immediatamente (PEC, ricevute, sopralluoghi) ogni diniego di accesso agli atti; sollevare le eccezioni in udienza di convalida; usare il rimedio specifico (ricorso avverso ordinanza di convalida o istanza ex art. 306) se si ritiene che l'interrogatorio sia invalido o omesso; e, sul piano cautelare, contestare puntualmente la sussistenza delle esigenze cautelari producendo elementi di personalità e di anomalia nella prova degli indizi.

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