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Sentenza

Sentenza del 12/02/2018 n. 95 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un atto di pignoramento di crediti presso terzi, contestandone l'illegittimità per carenza di titolo, violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 e carenza di motivazione. In appello sosteneva inoltre che la Commissione Tributaria Provinciale avesse erroneamente declinato la giurisdizione, omesso di esaminare i singoli motivi di ricorso e ignorato la successiva revoca del pignoramento.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto che, con l'avvio della fase esecutiva mediante l'ordine previsto dall'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, la controversia sul pignoramento presso terzi appartenesse alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quella tributaria. Il successivo pagamento del tributo o la revoca del pignoramento non modificano la giurisdizione, che deve essere valutata in base alla situazione esistente al momento della notifica dell'atto e della proposizione del ricorso. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti per difetto di giurisdizione. L'appellante è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese processuali in favore dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • Art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992

    La controversia relativa alla fase esecutiva del pignoramento presso terzi, una volta iniziata l'esecuzione, non rientra nella giurisdizione tributaria, ma deve essere proposta davanti al giudice ordinario.

  • Art. 7 della legge n. 212/2000

    Il contribuente aveva invocato questa disposizione per contestare la carenza di motivazione dell'atto; tuttavia, il motivo non è stato esaminato nel merito perché il giudice tributario ha ritenuto di non avere giurisdizione.

  • Art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973

    L'ordine di pagamento diretto al terzo pignorato segna l'avvio della fase esecutiva; da quel momento le contestazioni relative all'esecuzione appartengono, in linea generale, al giudice ordinario.

Massime di principio

  • Per stabilire il giudice competente occorre distinguere tra contestazioni relative alla pretesa tributaria o alla cartella e contestazioni relative alla fase esecutiva già iniziata.
  • Quando è stato notificato un pignoramento presso terzi e l'esecuzione è iniziata, le opposizioni all'atto esecutivo devono essere normalmente rivolte al giudice ordinario dell'esecuzione.
  • La giurisdizione si valuta con riferimento alla situazione esistente al momento della notifica dell'atto e della proposizione del ricorso; il successivo pagamento del debito o la revoca del pignoramento non trasferiscono automaticamente la causa al giudice tributario.
  • Se il giudice tributario dichiara il difetto di giurisdizione, la parte deve riassumere tempestivamente la causa davanti al giudice indicato, per evitare conseguenze processuali pregiudizievoli.
  • Il giudice che ritiene di non avere giurisdizione non è tenuto a esaminare nel merito le ulteriori doglianze sull'illegittimità dell'atto.

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