Cassazione Penale, Sentenza n. 24276/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava, con ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., la sentenza della Corte di Cassazione che aveva respinto il suo ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione. Chiedeva la sostituzione della pena dell'ergastolo con 30 anni di reclusione invocando la violazione degli artt. 6 e 7 CEDU (richiamando la giurisprudenza CEDU nel caso Scoppola) e denunciava un errore di fatto/omissione dei giudici di legittimità per non avere esaminato motivi specifici relativi ad un presunto vizio di ultra petita e alla non ammissione al rito abbreviato (ricorso precedente con la sentenza n. 17248/2004). Sosteneva che la Corte di Cassazione avesse compiuto un errore percettivo nella lettura degli atti, precludendogli l'ammissione al rito abbreviato e, conseguentemente, determinando l'irrevocabilità dell'ergastolo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto fuori dai casi consentiti e manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che l'errore lamentato fosse di natura valutativa (non un errore percettivo/materiale) e dunque non rientrasse nell'ambito dell'art. 625-bis c.p.p.; ha altresì ritenuto che la Corte di Cassazione avesse correttamente compreso e valutato le questioni prospettate dal ricorrente, respingendo le doglianze come questioni di merito non sindacabili con il rimedio straordinario. Conseguentemente è stata pronunciata la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il ricorso straordinario può essere proposto per correggere un errore di fatto del giudice di legittimità quando la decisione stabilizza il giudicato e rende irreversibile il pregiudizio; l'errore deve essere materiale/percettivo e non di valutazione o di diritto
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e possibile applicazione di una somma a favore della Cassa delle ammende; applicata nel caso per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000
artt. 6 e 7 CEDU
Richiamati dal ricorrente per sostenere che la pena inflitta fosse incompatibile con gli standard della Convenzione e per richiedere la sostituzione della pena alla luce della giurisprudenza CEDU (caso Scoppola); la Corte ha rilevato che tale censura non può trasformare un rimedio per errore di fatto in un nuovo sindacato di merito
art. 4-ter, comma 3, lett. a) e lett. b) D.L. n. 82/2000 (convertito)
Riferito in relazione alla tempestività della richiesta di ammissione al rito abbreviato e alla presunta rinnovazione dell'istruttoria; la Corte ha ritenuto che la valutazione sulla ammissibilità del rito e sulla tempestività fosse di natura valutativa e non materia di errore percettivo sanabile con il rimedio straordinario
Sentenza Corte EDU, Scoppola c. Italia
Citata dal ricorrente come parametro interpretativo degli artt. 6 e 7 CEDU per ottenere la sostituzione di una pena ritenuta non equa; la Corte ha però evidenziato che il richiamo alla giurisprudenza CEDU non autorizza, di per sé, l'uso del rimedio ex art. 625-bis quando il punto controverso è valutativo
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo per errori materiali o percettivi della Corte di cassazione (es. omissione incontrovertibile di un atto o svista nella lettura degli atti) e non per errori di valutazione o di diritto
- Per essere rilevante ai fini dell'art. 625-bis l'errore deve essere 'disarticolante', ossia tale da aver determinato una decisione diversa da quella che si sarebbe adottata in assenza dell'errore
- Le questioni attinenti alla fondatezza delle valutazioni svolte in sede di merito (ad es. ammissibilità o tempestività di un rito, valutazioni probatorie) non sono sindacabili mediante il rimedio per errore di fatto
- Il richiamo a violazioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (artt. 6 e 7 CEDU) può giustificare la richiesta di revisione della pena solo se si dimostra che la decisione di legittimità ha stabilizzato un giudicato ormai lesivo della legalità della pena e che l'errore denunciato è materiale e decisivo
- In caso di inammissibilità del ricorso straordinario il giudice può condannare il ricorrente alle spese e irrogare somme a titolo di ammenda quando sussistano profili di colpa nella proposizione del ricorso
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