Sentenza n. 1274/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza alla sentenza n. 1039/2019 emessa dal Tribunale di Napoli Nord - sezione lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale esecuzione, mediante accredito di euro 25.964,28, della sentenza del Tribunale di Napoli Nord - sezione lavoro n. 1039/2019
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord - sezione lavoro n. 1039/2019, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere euro 1.200,00 per la prima posizione economica, euro 7.200,00 per la seconda posizione economica ed euro 20.822,72 per l'indennità di funzioni superiori di DSGA, oltre agli interessi dalla maturazione al saldo. Nel cedolino di febbraio 2020 risultava tuttavia accreditato soltanto l'importo di euro 25.964,28. La ricorrente ha quindi dedotto la parziale e inesatta esecuzione del giudicato, chiedendo il pagamento integrale delle somme riconosciute, la nomina preventiva di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con una difesa meramente formale e, nonostante l'ordine istruttorio del TAR, non ha prodotto una relazione documentata sulle ragioni della differenza tra quanto versato e quanto dovuto.
La decisione
Il TAR ha accertato che la sentenza civile era passata in giudicato, che era stata notificata ai fini dell'esecuzione e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ritenuto ingiustificata la mancata ottemperanza dell'Amministrazione, la quale non aveva contestato specificamente la deduzione della ricorrente né aveva fornito chiarimenti sulla minore somma accreditata, neppure dopo l'ordine istruttorio del giudice. Da tale contegno processuale il TAR ha desunto argomenti di prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 64, comma 4, c.p.a. Il ricorso è stato pertanto accolto ed è stato ordinato al Ministero di corrispondere integralmente gli importi liquidati dal giudice del lavoro, maggiorati degli interessi, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - di Roma, o un suo delegato, con termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della perdurante inottemperanza. È stata inoltre applicata la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilita in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Le spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se versato, sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il compenso del commissario ad acta è stato determinato in euro 500,00, a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una somma di denaro dovuta per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle sentenze di condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione consente l'attivazione del giudizio di ottemperanza.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Il giudice amministrativo può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel processo.
La mancata produzione, da parte dell'Amministrazione, della relazione documentata richiesta dal giudice può essere valutata come comportamento omissivo ingiustificato e concorrere alla prova della parziale inottemperanza.
art. 2697 c.c.
La regola sull'onere della prova è stata richiamata insieme all'art. 64, comma 4, c.p.a. per valorizzare la mancata contestazione e la mancata documentazione dell'Amministrazione sulla minore somma versata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato, l'Amministrazione deve corrispondere integralmente gli importi riconosciuti dal giudice, compresi gli accessori specificamente dovuti, e non può limitarsi a un pagamento parziale non giustificato.
- La mancata produzione, da parte dell'Amministrazione, dei chiarimenti e della documentazione richiesti dal giudice dell'ottemperanza sulle ragioni dell'adempimento parziale costituisce comportamento omissivo ingiustificato, dal quale il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a., anche in combinazione con l'art. 2697 c.c.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già con la sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento al vano decorso del termine assegnato all'Amministrazione per adempiere e ponendo a carico di quest'ultima le spese della funzione commissariale.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'effettivo pagamento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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