Ordinanza n. 3649/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento emesso dalla Prefettura di Milano in data 1.06.2023, Prot. -OMISSIS- – -OMISSIS-, notificato al ricorrente il 5.06.2023, con il quale è stato decretato che “le misure di accoglienza nei confronti di -OMISSIS- nato il 27/08/1974 e di -OMISSIS- nato il 18/11/2006 in Tunisia sono revocate”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca delle misure di accoglienza disposta dalla Prefettura di Milano nei confronti del ricorrente e del figlio minore
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di revoca delle misure di accoglienza e, successivamente, ha presentato un'istanza di correzione di errore materiale relativa alla sentenza del TAR Lombardia, Sez. III, n. 2303/2026. Il giudice ha rilevato che l'istanza di correzione non era stata notificata all'amministrazione resistente, nonostante l'art. 86 c.p.a. imponga l'instaurazione del contraddittorio, con modalità decisoria variabile in base al consenso o al dissenso delle parti.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né il ricorso contro la revoca dell'accoglienza né l'istanza di correzione. Ha ritenuto che la mancata notificazione dell'istanza all'amministrazione non comporti l'inammissibilità della stessa, poiché la correzione dell'errore materiale può essere disposta anche d'ufficio, in ogni tempo, e il relativo procedimento ha natura sostanzialmente amministrativa e non giurisdizionale. Ha tuttavia disposto l'integrazione del contraddittorio, ordinando al ricorrente di notificare l'istanza all'amministrazione entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 settembre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Norme richiamate
art. 86 c.p.a.
La presentazione dell'istanza di correzione dell'errore materiale richiede l'instaurazione del contraddittorio tra le parti; la modalità di decisione dipende dal consenso o dal dissenso delle parti.
art. 391-bis, comma 1, c.p.c.
La procedura di correzione dell'errore materiale può essere attivata in ogni tempo, anche d'ufficio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità dell'interessato mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La mancata notificazione dell'istanza di correzione di errore materiale alla controparte non determina necessariamente l'inammissibilità dell'istanza, poiché la correzione può essere disposta anche d'ufficio e il procedimento può essere attivato in ogni tempo.
- Quando l'istanza di correzione non è stata notificata alla controparte, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio, assegnando un termine perentorio per la notificazione e rinviando la trattazione.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale è privo di connotati propriamente giurisdizionali e ha natura sostanzialmente amministrativa.
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