Sentenza del 14/02/2019 n. 4387 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte di cassazione avesse commesso un errore di fatto nel ritenere tempestivo il ricorso dell'Agenzia delle entrate. La sentenza impugnata era stata depositata il 5 luglio 2010; applicando il termine annuale, escludendo il giorno iniziale e considerando la sospensione feriale, il termine per proporre ricorso scadeva il 5 ottobre 2011. Poiché l'Agenzia aveva consegnato il ricorso all'ufficiale giudiziario il 6 ottobre 2011, l'impugnazione era tardiva.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, riconoscendo l'errore materiale di calcolo del termine, ha revocato la precedente sentenza e ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle entrate contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di entrambi i giudizi, liquidate in 5.000 euro per ciascun giudizio, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 395, n. 4, codice di procedura civile
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
L'errore nel calcolo del termine di impugnazione può costituire errore revocatorio quando deriva da una falsa percezione di un dato obiettivo e verificabile, come la data di deposito della sentenza o la scadenza del termine.
La disposizione era alla base del credito d'imposta vantato dalla contribuente per gli anni 2001-2003, ma la decisione di revocazione riguarda principalmente la tempestività del ricorso dell'Agenzia e non il merito del credito d'imposta.
Normativa sul termine lungo per il ricorso per cassazione, applicabile ratione temporis
Il termine annuale si calcola escludendo il giorno iniziale; se il periodo comprende la sospensione feriale, si aggiungono i giorni non computabili. Nel caso concreto, il termine scadeva il 5 ottobre 2011 e non il 6 ottobre 2011.
Normativa sulla sospensione feriale dei termini processuali, applicabile ratione temporis
I giorni compresi tra il 1° agosto e il 15 settembre non vengono conteggiati nel termine, secondo la disciplina allora vigente, con conseguente aggiunta dei giorni di sospensione alla scadenza ordinaria.
Massime di principio
- Il calcolo dei termini processuali deve essere effettuato con riferimento preciso alla data dell'atto, escludendo il dies a quo e applicando correttamente eventuali sospensioni feriali.
- Un errore puramente matematico nel computo della scadenza può integrare errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., se è immediatamente verificabile dagli atti e non richiede una nuova valutazione giuridica o probatoria.
- La consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario deve avvenire entro il termine perentorio; una consegna effettuata anche un solo giorno dopo la scadenza rende l'impugnazione tardiva e quindi inammissibile.
- Quando viene revocata una sentenza che aveva erroneamente ritenuto tempestiva un'impugnazione, il giudice può dichiarare direttamente l'inammissibilità dell'impugnazione originaria.
- La parte soccombente, anche se istituzionale, può essere condannata alle spese sia del giudizio revocatorio sia del precedente giudizio di impugnazione.
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