Cassazione Civile, Ordinanza n. 02548/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a un decreto ingiuntivo emesso nel 2015 dal Giudice di Pace, ottenuto per il pagamento di un credito derivante da prestazione d'opera professionale verso terzi. La contribuente sosteneva che il decreto riguardasse un negozio soggetto a IVA e che l'avviso fosse nullo per difetto di motivazione, anche per omessa allegazione degli atti tassati. Con quattro motivi in cassazione ha dedotto: (1) omessa pronuncia della CTR sulla censura di nullità dell'avviso per difetto di motivazione; (2) violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso di liquidazione per mancata allegazione degli atti; (3) violazione delle norme sull'enunciazione degli atti nel decreto ingiuntivo e sull'articolazione della pretesa fiscale, assumendo che l'Ufficio avesse tassato un rapporto negoziale diverso da quello enunciato; (4) violazione delle regole sulla prova e sul principio di non contestazione, per avere la CTR ritenuto legittima la tassazione di un atto enunciato non individuato né allegato all'avviso o al fascicolo monitorio.
La decisione
La Corte ha respinto tutti i motivi. Ha escluso l'omessa pronuncia perché la CTR aveva espressamente ritenuto l'avviso sufficientemente motivato. Ha inoltre affermato che, in tema di imposta di registro su atti giudiziari, la motivazione dell'avviso è sufficiente se indica data e numero del provvedimento tassato, senza necessità di allegazione, quando l'atto sia agevolmente individuabile. Quanto ai motivi sulla tassazione per enunciazione, la Corte ha rilevato che il ricorso era in parte inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c. e in parte infondato, perché il decreto ingiuntivo riportava elementi idonei a identificare il rapporto enunciato (prestazione d'opera professionale non pagata) e perché l'art. 22 d.P.R. 131/1986 consente la tassazione anche degli atti soggetti a registrazione in caso d'uso quando siano enunciati in un atto registrato. La Corte ha quindi affermato che il mero richiamo non integra caso d'uso, ma la sola enunciazione è sufficiente a rendere tassabile l'atto enunciato, anche se soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Ha inoltre precisato che si tratta di imposta d'atto e che è legittima la tassazione fissa sia del provvedimento giudiziario sia del rapporto enunciato. Il ricorso è stato integralmente rigettato con condanna alle spese e con atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
viene richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale
art. 112 c.p.c.
la Corte esclude la dedotta omessa pronuncia perché il giudice di appello aveva comunque affrontato il punto
art. 36 d.lgs. 546/1992
richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per la censura di omessa pronuncia/motivazione della decisione tributaria
art. 7, comma 1, L. 212/2000
norma sulla motivazione degli atti tributari; la Corte ritiene sufficiente l'indicazione degli estremi dell'atto tassato
art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 131/1986
richiamato dalla ricorrente a sostegno del difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione
art. 22 d.P.R. 131/1986
l'enunciazione in un atto registrato rende tassabili le disposizioni contenute in atti scritti o verbali non registrati; ciò vale anche per atti soggetti a registrazione in caso d'uso
art. 40 d.P.R. 131/1986
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla corretta determinazione dell'imposta
art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla valutazione della prova e sull'individuazione dell'atto enunciato
art. 2697 c.c.
richiamato nel motivo sulla prova dei fatti posti a fondamento della pretesa tributaria
art. 6 d.P.R. 131/1986
la Corte esclude che il mero richiamo dell'atto non registrato in un atto registrato integri di per sé un caso d'uso
art. 69 d.P.R. 131/1986
richiamato dall'art. 22 per distinguere gli effetti sanzionatori in caso di atti soggetti a registrazione in termine fisso
art. 37 d.P.R. 131/1986
richiamato per gli atti dell'autorità giudiziaria a cui si applica la disciplina dell'enunciazione
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, perché non riproduce e localizza specificamente gli atti e le allegazioni rilevanti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto
Massime di principio
- In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, l'avviso di liquidazione è sufficientemente motivato quando indica con precisione gli estremi identificativi del provvedimento tassato e i criteri di liquidazione, senza necessità di allegare materialmente il provvedimento se esso è agevolmente individuabile dal contribuente.
- Il ricorso per cassazione che si fondi su atti o documenti del giudizio di merito deve rispettare il principio di autosufficienza, riproducendo in modo specifico il contenuto rilevante e indicando la loro esatta collocazione processuale; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Ai fini dell'art. 22 d.P.R. 131/1986, la tassazione per enunciazione richiede che nell'atto registrato vi sia un richiamo espresso e sufficiente a identificare il negozio o atto enunciato; non basta un mero riferimento indiretto o desumibile da circostanze esterne.
- La sola enunciazione di un atto non registrato in un atto soggetto a registrazione è sufficiente a renderlo imponibile, anche quando quell'atto sarebbe registrabile solo in caso d'uso; l'enunciazione non equivale, di per sé, a "uso" ai sensi dell'art. 6 d.P.R. 131/1986, ma opera come autonoma fattispecie impositiva.
- L'imposta di registro colpisce il singolo atto e la singola manifestazione di capacità contributiva; pertanto, la tassazione del provvedimento giudiziario e dell'atto o rapporto in esso enunciato può concorrere secondo la disciplina propria dell'imposta d'atto.
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