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Sentenza

Sentenza n. 661/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 919/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Benevento, Sezione Lavoro, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 4436/2023, pubblicata in data 4/10/2024 e notificata il 22/12/2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202504645

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Benevento, Sezione Lavoro, n. 919/2024, relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 919/2024 del Tribunale ordinario di Benevento, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, in relazione ai servizi a tempo determinato prestati negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero ad accreditare 1.500 euro, oltre interessi legali. La sentenza, notificata al Ministero il 22 dicembre 2024, non è stata impugnata ed è passata in giudicato. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva ancora eseguito il giudicato. La ricorrente ha pertanto chiesto l'ottemperanza e, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, producesse un immediato effetto conformativo e ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, obbligata a conseguire concretamente l'utilità riconosciuta alla ricorrente. Ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l'assenza di esecuzione da parte del Ministero. Ha quindi ordinato al Ministero di assegnare alla ricorrente la Carta elettronica del docente, accreditandovi 1.500 euro oltre interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario si insedi su istanza della ricorrente e assicuri l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza alla quale il TAR ha dato seguito ordinando all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e nominando, per l'eventuale inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza è stato ritenuto necessario per poter procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione debitrice.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    È la disposizione richiamata dal giudicato civile quale fondamento del diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    È richiamata dal giudicato civile e dal TAR quale base per la corresponsione degli interessi legali dovuti dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamata, insieme all'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, per la determinazione degli interessi legali dovuti sull'importo da accreditare.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione l'attribuzione di una prestazione o di un'utilità produce un immediato effetto conformativo e ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve realizzare concretamente il bene della vita riconosciuto dal giudice civile.
  • Decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la persistente mancata esecuzione da parte dell'Amministrazione di una sentenza civile passata in giudicato legittima l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • In sede di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza, il decorso del termine dilatorio e l'inerzia dell'Amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.
  • Il commissario ad acta può essere individuato nell'organo amministrativo competente ratione muneris, con facoltà di delega, e può essere incaricato di provvedere su istanza dell'interessato entro un ulteriore termine stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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