Cassazione Penale, Sentenza n. 1609/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia, risultante da una rinuncia al ricorso sottoscritta personalmente dal legale rappresentante dell'ente. Conseguentemente la società è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Il Procuratore generale aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma (10/03/2021) che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei "saldi attivi" sui rapporti finanziari/bancari della società fino a concorrenza di euro 5.800.000. Il sequestro era disposto nell'ambito di un procedimento per responsabilità amministrativa d'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, avendo come reato presupposto il presunto concorso in traffico di influenze illecite.
Norme richiamate
D.Lgs. 231/2001
La misura cautelare (sequestro preventivo finalizzato alla confisca) è stata disposta in relazione alla responsabilità amministrativa dell'ente prevista dal D.Lgs. 231/2001, assumendo come reato presupposto il concorso in traffico di influenze illecite
Sequestro preventivo finalizzato alla confisca (strumento procedurale)
Il tribunale ha confermato il sequestro dei saldi attivi bancari fino a concorrenza dell'importo indicato (euro 5.800.000) come misura cautelare volta a conservare somme disponibili per futura confisca
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se valida e sottoscritta dal legale rappresentante, determina l'inammissibilità del gravame e l'impossibilità di proseguire nell'impugnazione.
- In caso di rinuncia il giudice di legittimità può condannare il rinunciante alle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle Ammende; è quindi importante valutare il costo della rinuncia prima di sottoscriverla.
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto nell'ambito della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 può riguardare saldi attivi bancari fino a concorrenza dell'importo ritenuto equivalente al profitto o ai beni destinati a confisca.
- Prima di rinunciare a un ricorso è opportuno verificare se esistano rimedi alternativi o profili di impugnazione non preclusi (es. istanze al giudice del merito, garanzie alternative, misure cautelari meno gravose).
- La validità formale della rinuncia (firma del legale rappresentante, consapevolezza, eventualmente deleghe) è determinante: una rinuncia viziata potrebbe essere impugnata se sussistono difetti formali o di rappresentanza.
Testo integrale
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