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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28093/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario)

La controversia

La società ricorrente aveva agito per accertare di non dovere nulla né alla fornitrice originaria né alla banca cessionaria, sostenendo che la merce oggetto di fatturazione era stata riferita a due distinte fatture della stessa data e che la comunicazione di cessione ricevuta dalla banca e dalla cedente era inidonea perché indicava solo la fattura n. 144/2009, con conseguente incertezza sull’effettivo credito ceduto. Dopo aver comunque pagato la fornitura alla cedente mediante compensazione con un proprio credito e bonifico per conguaglio, la società ricorrente aveva resistito alla domanda riconvenzionale della cessionaria, poi accolta nei gradi di merito. In cassazione ha dedotto, con un primo motivo, violazione degli artt. 1260 e 1189 c.c. e dell’art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che, in caso di incertezza sulla titolarità del credito, non graverebbe sul debitore alcun onere di attivarsi per chiarirla; ha aggiunto che la cedente avrebbe abitualmente posto in essere cessioni false mediante doppie fatture. Con un secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 1260 e 2697 c.c. e dell’art. 360, n. 3, c.p.c., lamentando che la cessionaria non avesse provato l’esistenza del credito ceduto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, affermando che, in presenza di dubbio sull’esistenza o sull’effettiva identificazione del credito ceduto, il debitore ceduto, tenuto a un comportamento conforme a correttezza ex art. 1175 c.c., deve attivarsi per verificare la cessione, specie se la notifica proviene anche dal cedente oltre che dal cessionario; ha inoltre precisato che le ulteriori censure investivano accertamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza sulla mancata prova del credito ceduto attaccava un accertamento di merito relativo a un elemento costitutivo della domanda riconvenzionale e, dunque, non era scrutinabile in cassazione come questione di fatto. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1260 c.c.

    Richiamato in tema di cessione del credito; il debitore ceduto non può interferire nei rapporti cedente/cessionario, ma può verificare l’esistenza e la validità estrinseca e formale della cessione.

  • art. 1189 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo; la Corte ha valorizzato la disciplina della cessione e il dovere di correttezza del debitore in presenza di dubbio sulla cessione.

  • art. 1175 c.c.

    Il dovere di correttezza impone al debitore ceduto, in caso di incertezza sulla cessione, di attivarsi per accertarne l’effettiva esistenza prima di pagare.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all’onere della prova; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché mirava a contestare un accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il debitore ceduto, una volta ricevuta la notifica della cessione e soprattutto se la comunicazione proviene sia dal cedente sia dal cessionario, non può limitarsi a pagare il cedente quando permanga un dubbio sull’effettiva titolarità del credito, ma deve attivarsi con diligenza minima per verificare l’esistenza della cessione.
  • In caso di incertezza sulla cessione del credito, il dovere di correttezza ex art. 1175 c.c. impone al debitore di interpellare tempestivamente le parti interessate prima di effettuare il pagamento, altrimenti il pagamento al cedente non è liberatorio nei confronti del cessionario.
  • La censura relativa al mancato assolvimento dell’onere della prova è scrutinabile in cassazione solo se realmente investe una questione di diritto; se mira invece a contestare l’apprezzamento probatorio e l’accertamento dei fatti compiuti dal giudice di merito, è inammissibile.
  • L’esistenza del credito ceduto costituisce elemento costitutivo della domanda proposta dal cessionario; l’accertamento della cessione presuppone l’accertamento del credito e, una volta compiuto dal giudice di merito, non può essere rimesso in discussione in cassazione come mero dissenso sulla valutazione delle prove.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoProveRicorso per cassazione
RamiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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