Cassazione Penale, Sentenza n. 3708/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida di un provvedimento del Questore che imponeva, tra l'altro, l'obbligo di presentazione all'Autorità di pubblica sicurezza per otto anni e la duplice presentazione in coincidenza di ogni incontro di calcio della Lucchese, anche per le partite in trasferta. Tre motivi: 1) difetto di motivazione e irragionevolezza della doppia presentazione anche per gare in trasferta; 2) illegittimità dell'obbligo anche per partite amichevoli non sempre programmabili; 3) carenza di motivazione sulla gradualità e congruità della durata della misura (8 anni) rispetto alla forbice prevista per i recidivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo della doppia presentazione per le partite disputate in trasferta e ha rinviato al Tribunale di Lucca per un nuovo esame specifico circa la necessità e la configurazione di tale duplice presentazione in relazione alla mobilità geografica e alle distanze dal luogo di residenza. Ha invece rigettato i restanti motivi: ha ritenuto legittimo l'obbligo riferito alle partite amichevoli purché previamente programmate e conoscibili, e ha ritenuto congrua la durata di otto anni posto che rientra nella forbice prevista (5-10 anni) per soggetti recidivi.
Norme richiamate
L'art. 6 consente il divieto di accesso a manifestazioni sportive con obbligo di presentazione all'autorità di polizia anche rispetto a incontri amichevoli, purché programmati e previamente conoscibili; la norma è applicata come criterio per legittimare la misura limitativa.
Massime di principio
- La duplice presentazione (due firme per la stessa manifestazione) può essere imposta anche per gare in trasferta, ma il giudice di convalida deve verificarne la ragionevolezza tenendo conto della mobilità e delle distanze: se è irragionevole per difficoltà oggettive di raggiungere il luogo, va ridotta a una sola presentazione o rimessa in esame.
- L'obbligo di presentazione si estende alle partite amichevoli solo se tali incontri sono previamente programmati e resi conoscibili con mezzi ordinari di diffusione; le gare improvvise o non pubblicizzate non rientrano nell'onere di informazione.
- Quando la durata della misura rientra nella forbice prevista dalla norma e si colloca in una posizione mediana, non è necessaria una motivazione analitica addizionale da parte del giudice della convalida, salvo contestazioni specifiche fondate.
- Il bilanciamento tra esigenze di pubblica sicurezza e la libertà di movimento dell'interessato è un parametro fondamentale: le misure restrittive devono essere adeguate, proporzionate e motivate in relazione alla concreta situazione di fatto.
- Al destinatario dell'ordine compete l'onere di informarsi sulle manifestazioni previamente programmate quando siano determinabili dagli elementi forniti nel provvedimento; il provvedimento non deve elencare nominativamente ogni evento purché questi siano identificabili con certezza.
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