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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30700/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione impugnata resta quindi ferma, con conferma della responsabilità dell'imputato per il reato contestato e della pena rideterminata in appello in anni 1 e mesi 6 di reclusione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in anni 1 e mesi 6 di reclusione per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il ricorrente contesta: 1) la conferma del giudizio di colpevolezza, sostenendo una diversa lettura del compendio probatorio e l'inesistenza, almeno soggettiva, delle operazioni documentate; 2) il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto ingiustificato. La Corte rileva che i giudici di merito avevano fondato la responsabilità sugli esiti della verifica fiscale sulla società amministrata dall'imputato, ritenuta una società cartiera, con fatture relative a prestazioni oggettivamente inesistenti; osserva inoltre che, ai fini dell'art. 8 del d.lgs. 74/2000, non assume rilievo la distinzione tra inesistenza oggettiva e soggettiva. Quanto alle attenuanti generiche, viene valorizzato il precedente per bancarotta e la non episodicità della condotta, emergente da ulteriori accertamenti tributari su altre società.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    non distingue tra inesistenza oggettiva e soggettiva

    Integra il reato l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, senza che rilevi la distinzione tra inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni documentate.

  • art. 62 bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate in presenza di precedenti penali e di elementi che denotino la non episodicità della condotta.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che solleciti una rivalutazione del compendio probatorio, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione razionale e non manifestamente illogica.
  • Ai fini del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, la rilevanza penale non dipende dalla qualificazione dell'inesistenza come oggettiva o soggettiva, essendo sufficiente che le fatture documentino operazioni non corrispondenti al vero.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito valorizzi elementi negativi quali precedenti penali e reiterazione o non episodicità della condotta, purché il ragionamento sia non illogico e adeguatamente motivato.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFatture falseImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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