Ordinanza n. 471/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo, a un sommario esame proprio della fase cautelare, che mancassero elementi idonei a sostenere l’originaria destinazione abitativa del manufatto. L’ordinanza non definisce nel merito l’azione di annullamento e non esamina analiticamente gli ulteriori motivi di ricorso. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in complessivi 1.000 euro.
Atto impugnato: ordinanza comunale di rimessa in pristino ai sensi dell’art. 37 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 200 l.r. Toscana 65/2014, nonché gli atti presupposti relativi all’avvio del procedimento e alla dichiarazione di inefficacia di titoli edilizi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l’ordinanza del Comune di Firenze recante ordine di rimessa in pristino in relazione a un manufatto ubicato in via della Scala, nonché la comunicazione di avvio del procedimento e gli atti connessi. Dal testo emerge che la controversia riguarda anche la possibile dichiarazione di inefficacia di una CILA del 2021 e di una CILA del 2025. Il giudice, nella fase cautelare, ha rilevato che il ricorso non appare sostenuto da elementi idonei a far supporre l’originaria destinazione abitativa del manufatto.
Norme richiamate
art. 37 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale base normativa dell’ordine comunale di rimessa in pristino.
art. 200 l.r. Toscana 65/2014
Richiamato quale ulteriore base normativa dell’ordine comunale di rimessa in pristino.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Richiamati in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento impugnata quale atto presupposto.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale proposta dalla ricorrente.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione di un ordine edilizio può essere negata quando, allo stato degli atti e con il sommario esame proprio della cautela, non emergano elementi idonei a dimostrare la destinazione abitativa originaria del manufatto, ove tale circostanza sia rilevante per la controversia.
- Il rigetto della domanda cautelare non definisce l’azione di annullamento proposta contro il provvedimento edilizio, ma comporta la soccombenza nella relativa fase e può giustificare la condanna alle spese cautelari.
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