Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 471/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo, a un sommario esame proprio della fase cautelare, che mancassero elementi idonei a sostenere l’originaria destinazione abitativa del manufatto. L’ordinanza non definisce nel merito l’azione di annullamento e non esamina analiticamente gli ulteriori motivi di ricorso. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in complessivi 1.000 euro.

TAR Toscana - Firenze, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di rimessa in pristino ai sensi dell’art. 37 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 200 l.r. Toscana 65/2014, nonché gli atti presupposti relativi all’avvio del procedimento e alla dichiarazione di inefficacia di titoli edilizi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l’ordinanza del Comune di Firenze recante ordine di rimessa in pristino in relazione a un manufatto ubicato in via della Scala, nonché la comunicazione di avvio del procedimento e gli atti connessi. Dal testo emerge che la controversia riguarda anche la possibile dichiarazione di inefficacia di una CILA del 2021 e di una CILA del 2025. Il giudice, nella fase cautelare, ha rilevato che il ricorso non appare sostenuto da elementi idonei a far supporre l’originaria destinazione abitativa del manufatto.

Norme richiamate

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale base normativa dell’ordine comunale di rimessa in pristino.

  • art. 200 l.r. Toscana 65/2014

    Richiamato quale ulteriore base normativa dell’ordine comunale di rimessa in pristino.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Richiamati in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento impugnata quale atto presupposto.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale proposta dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione di un ordine edilizio può essere negata quando, allo stato degli atti e con il sommario esame proprio della cautela, non emergano elementi idonei a dimostrare la destinazione abitativa originaria del manufatto, ove tale circostanza sia rilevante per la controversia.
  • Il rigetto della domanda cautelare non definisce l’azione di annullamento proposta contro il provvedimento edilizio, ma comporta la soccombenza nella relativa fase e può giustificare la condanna alle spese cautelari.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.