Sentenza n. 928/2026 - Ancona, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., rilevando che l’Amministrazione, successivamente all’ordinanza della Sezione, aveva collocato i ricorrenti nelle rispettive strutture SAI. Poiché tale sopravvenienza aveva soddisfatto la pretesa dedotta in giudizio, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state compensate tra le parti per la sussistenza di giusti motivi.
Atto impugnato: provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza e successivo provvedimento di assegnazione SAI
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento prefettizio del 23 febbraio 2026, notificato il 2 marzo 2026, con cui erano state cessate le misure di accoglienza. Con motivi aggiunti hanno inoltre impugnato il successivo provvedimento di assegnazione a una struttura SAI, notificato il 24 marzo 2026. Nel corso del giudizio, dopo l’ordinanza cautelare della Sezione, l’Amministrazione ha collocato i ricorrenti nelle rispettive strutture SAI. Il difensore dei ricorrenti ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ritenendo soddisfatta la pretesa azionata.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio mediante sentenza semplificata, dopo avere sentito le parti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere consegue alla sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata; la disposizione non è espressamente richiamata nel testo, ma la pronuncia applica tale istituto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, un comportamento o un provvedimento dell’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, rendendo non più attuale la decisione sulle domande di annullamento.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa può derivare dall’esecuzione di una misura disposta dal giudice nel corso del processo, quando essa realizzi concretamente il bene della vita perseguito dal ricorrente.
- Quando ricorrono i presupposti dell’art. 60 c.p.a. e le parti sono state sentite, il giudizio può essere definito con sentenza semplificata in camera di consiglio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 lug 2026Sentenza n. 12673/2026 - Roma, Sezione 3T
- Sentenza · 11 lug 2026Sentenza n. 12674/2026 - Roma, Sezione 3T
- Sentenza · 11 lug 2026Sentenza n. 12675/2026 - Roma, Sezione 3T
- Sentenza · 11 lug 2026Sentenza n. 12676/2026 - Roma, Sezione 3T
- Sentenza · 11 lug 2026Sentenza n. 12677/2026 - Roma, Sezione 3T
- Sentenza · 11 lug 2026Sentenza n. 12678/2026 - Roma, Sezione 3T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →