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Sentenza

Sentenza n. 928/2026 - Ancona, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600232

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., rilevando che l’Amministrazione, successivamente all’ordinanza della Sezione, aveva collocato i ricorrenti nelle rispettive strutture SAI. Poiché tale sopravvenienza aveva soddisfatto la pretesa dedotta in giudizio, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state compensate tra le parti per la sussistenza di giusti motivi.

TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza e successivo provvedimento di assegnazione SAI

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento prefettizio del 23 febbraio 2026, notificato il 2 marzo 2026, con cui erano state cessate le misure di accoglienza. Con motivi aggiunti hanno inoltre impugnato il successivo provvedimento di assegnazione a una struttura SAI, notificato il 24 marzo 2026. Nel corso del giudizio, dopo l’ordinanza cautelare della Sezione, l’Amministrazione ha collocato i ricorrenti nelle rispettive strutture SAI. Il difensore dei ricorrenti ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ritenendo soddisfatta la pretesa azionata.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio mediante sentenza semplificata, dopo avere sentito le parti.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere consegue alla sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata; la disposizione non è espressamente richiamata nel testo, ma la pronuncia applica tale istituto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, un comportamento o un provvedimento dell’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, rendendo non più attuale la decisione sulle domande di annullamento.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa può derivare dall’esecuzione di una misura disposta dal giudice nel corso del processo, quando essa realizzi concretamente il bene della vita perseguito dal ricorrente.
  • Quando ricorrono i presupposti dell’art. 60 c.p.a. e le parti sono state sentite, il giudizio può essere definito con sentenza semplificata in camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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