Ordinanza n. 3484/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l’esatta ottemperanza 1. del giudicatosi formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 5169/2024, pubblicata il 10 giugno 2024 e passata in giudicato il 10 dicembre 2024; 2. della sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 10240/2023, pubblicata il 14 giugno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o inesatta esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze relative alla ricostruzione della carriera del dipendente della Polizia di Stato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 10240/2023, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5169/2024 e passata in giudicato il 10 dicembre 2024. Ha chiesto, da un lato, la ricostruzione della carriera dal termine del corso, a decorrere dal 17 giugno 2014, con riferimento alle vacanze al 31 dicembre 2003 e sino alla data della domanda; dall'altro, il calcolo di un indennizzo relativo agli emolumenti percepiti, in relazione al 25° corso di formazione professionale per vice sovrintendenti della Polizia di Stato e alla ricostruzione della carriera, precisando di rivestire dal 19 ottobre 2021 la qualifica di vice ispettore. Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la domanda di calcolo dell'indennizzo integri una richiesta risarcitoria, estranea alle domande proponibili con il rito dell'ottemperanza previsto dall'art. 112 c.p.a. Poiché il ricorso cumula la domanda di esecuzione del giudicato con una domanda risarcitoria, il Collegio ha disposto, ai sensi dell'art. 32 c.p.a., la conversione del rito in rito ordinario, fissando l'udienza pubblica del 21 luglio 2026. L'ordinanza non decide nel merito né sulla fondatezza delle singole pretese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
domande proponibili con il rito previsto dall’art. 112 c.p.a.
Il rito dell'ottemperanza non è ritenuto utilizzabile per introdurre una domanda risarcitoria autonoma relativa al calcolo di un indennizzo.
art. 32 c.p.a.
In presenza del cumulo tra domanda di ottemperanza e domanda risarcitoria, il giudice dispone la conversione del rito affinché la controversia sia trattata con il rito ordinario.
Massime di principio
- Quando un ricorso cumula una domanda di ottemperanza e una domanda risarcitoria autonoma, quest'ultima esula dalle domande proponibili con il rito previsto dall'art. 112 c.p.a.; il giudice deve disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art. 32 c.p.a. per la trattazione della causa secondo il rito ordinario.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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