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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31391/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso proposto da un avvocato per ottenere la liquidazione dei compensi professionali maturati per attività difensiva svolta in più gradi di un giudizio penale. Il tribunale adito aveva riqualificato la domanda escludendo l’applicabilità del rito speciale di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, ma aveva poi dichiarato la propria incompetenza ritenendo competente la Corte d’Appello, sulla base del principio secondo cui, quando il professionista chieda il pagamento di compensi per l’opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza spetta all’ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa. Con l’unico motivo del regolamento necessario di competenza, il ricorrente ha dedotto la violazione delle norme sulla competenza sostenendo che il procedimento speciale ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 e l’art. 28 l. n. 794/1942 non si applicano ai compensi per prestazioni giudiziali rese in materia penale; quindi la controversia doveva essere trattata con rito ordinario o, in alternativa, con il rito sommario codicistico ex art. 702-bis c.p.c., davanti al Tribunale in composizione monocratica, e non davanti alla Corte d’Appello. La parte resistente non si è costituita.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto corretta la premessa del tribunale circa l’inapplicabilità del rito speciale di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 alle controversie relative a compensi per prestazioni giudiziali in materia penale, ma ha affermato che da ciò non discende la competenza della Corte d’Appello. Escluso il rito speciale, la domanda resta soggetta al rito ordinario ovvero al rito sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. davanti al Tribunale monocratico, con conseguente inapplicabilità del criterio di competenza funzionale richiamato dal tribunale e riferito alle sole controversie civili disciplinate dall’art. 28 l. n. 794/1942. La Corte ha dunque cassato l’ordinanza impugnata e dichiarato la competenza del Tribunale di Salerno, cui ha rimesso la prosecuzione del giudizio previa riassunzione entro il termine di cui all’art. 50 c.p.c., demandando allo stesso tribunale anche la liquidazione delle spese del regolamento.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 150/2011

    il procedimento sommario speciale si applica alle controversie di cui all’art. 28 l. n. 794/1942, cioè alle prestazioni giudiziali in materia civile, e non ai compensi per attività difensiva svolta in materia penale

  • art. 28 l. n. 794/1942

    attiene alla liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile, non per quelle penali

  • art. 702-bis c.p.c.

    in alternativa al rito ordinario, la controversia sui compensi per attività penale può essere trattata con rito sommario di cognizione davanti al Tribunale monocratico

  • art. 50 c.p.c.

    in caso di declaratoria di competenza, il giudizio deve essere riassunto nel termine fissato dalla Corte davanti al giudice competente

  • art. 14 d.lgs. n. 150/2021

    richiamo normativo riportato nel testo, ma la Corte applica la disciplina del d.lgs. n. 150/2011

Massime di principio

  • La disciplina speciale per la liquidazione dei compensi professionali degli avvocati prevista dall’art. 28 l. n. 794/1942 e dall’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 è applicabile solo alle prestazioni giudiziali rese in materia civile, non anche a quelle rese in sede penale.
  • Quando la domanda riguarda compensi per difesa in un processo penale, il giudizio non può essere trattato con il rito speciale di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, ma deve proseguire con il rito ordinario oppure, se introdotto in tal forma, con il rito sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. davanti al Tribunale monocratico.
  • Il criterio di competenza funzionale dell’ufficio giudiziario che ha deciso per ultimo la causa opera solo nel perimetro del procedimento speciale civilistico di liquidazione degli onorari di avvocato e non è estensibile alle controversie relative a compensi maturati nel processo penale.
  • La riqualificazione della domanda in rito sommario codicistico comporta anche l’applicazione del relativo regime processuale e impugnatorio, con esclusione delle regole proprie del procedimento speciale ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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