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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33021/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento che aveva inflitto a Di Fraia la pena di 2 anni e 9 mesi per corruzione propria attiva, deducendo la violazione della normativa sulla confisca obbligatoria (art. 322 ter, comma 2, c.p.). Pur riconoscendo la difficoltà a determinare il profitto complessivo del reato, il ricorrente ha richiamato nel capo d'imputazione il riferimento a una somma pari al 3% del contributo politico liquidato per ciascuna pratica e a somme di denaro consegnate per complessivi 14.300 euro, sostenendo che la misura ablativa obbligatoria è stata omessa illegittimamente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'omissione di una misura di sicurezza nella sentenza di patteggiamento non è generalmente impugnabile con il rimedio speciale previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., salvo che si tratti di una misura obbligatoria per legge. Per il reato di corruzione propria attiva la confisca del profitto è obbligatoria ai sensi dell'art. 322 ter, comma 2, c.p.; quindi, non essendo la confisca stata oggetto del patto, la sentenza è stata annullata limitatamente alla misura di confisca e la causa è stata rinviata al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia per il prosieguo relativo alla misura patrimoniale.

Norme richiamate

  • art. 322 ter cod. pen.

    Per il reato di corruzione propria attiva è prevista la confisca obbligatoria del profitto del reato; la previsione rende non derogabile la statuizione ablativa anche se il patto di patteggiamento non la include.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La difesa ha sostenuto che l'ammissibilità del patteggiamento non è subordinata alla restituzione del prezzo o del profitto; la norma è richiamata nella discussione sulla possibilità di subordinare il rito alla confisca.

  • art. 448 cod. proc. pen.

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che il rimedio speciale di impugnazione previsto da questa norma non si applica generalmente alle omissioni nelle sentenze di patteggiamento, eccetto quando si tratti di misure obbligatorie previste dalla legge, nel qual caso è esperibile il ricorso per cassazione nella forma ordinaria.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma del rito ordinario di cassazione richiamata come strumento esperibile per impugnare l'omissione di una misura obbligatoria nella sentenza di patteggiamento.

  • art. 321 cod. pen.

    Nel testo della sentenza il reato è indicato come corruzione propria attiva con richiamo normativo a questa disposizione; la norma è citata nella ricostruzione del titolo di reato oggetto del patteggiamento.

  • art. 322 ter cod. proc. pen.

    La difesa ha eccepito che il comma indicato sarebbe applicabile solo alla sentenza di condanna e non al patteggiamento; la questione è stata trattata nella dialettica difensiva ma la Corte ha applicato il principio di obbligatorietà della confisca di cui all'art. 322 ter c.p.

  • Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019 (Savin)

    Giurisprudenza di legittimità che ha stabilito il principio per cui l'omissione di una misura di sicurezza nella sentenza di patteggiamento non è sindacabile con il rimedio speciale salvo che la misura sia obbligatoria per legge; in tal ultimo caso è possibile il ricorso per cassazione ordinario.

Massime di principio

  • La confisca obbligatoria prevista dalla legge per specifici reati non può essere elusa con un patto di patteggiamento: la sua omissione è impugnabile in Cassazione con il rimedio ordinario.
  • Se in un atto di accusa o nel capo d'imputazione sono indicati elementi posti a base della quantificazione del profitto (somme consegnate, percentuali), il giudice di rinvio dovrà valutare e, se necessario, determinare la misura patrimoniale corrispondente al profitto del reato.
  • Le eccezioni difensive che collegano l'ammissibilità del patteggiamento al versamento o alla restituzione del profitto non impediscono l'applicazione delle misure ablative che la legge prescrive come obbligatorie per il titolo di reato.
  • L'annullamento per omissione della confisca in un patteggiamento è generalmente limitato alla statuizione ablativa: non si annulla necessariamente l'intero patto, ma si rinvia al giudice per la determinazione e l'applicazione della misura obbligatoria.
  • Nei reati plurisoggettivi la confisca può essere disposta anche nei confronti di uno solo dei partecipanti; il giudice dovrà accertare la misura e la relativa responsabilità patrimoniale nella sede di rinvio.

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