Corte di giustizia, Sentenza C-302/23
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 17 ottobre 2024. — Marek Jarocki contro C. J. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach. — Rinvio pregiudiziale – Mercato interno – Identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche – Regolamento (UE) n. 910/2014 – Articolo 25 – Firme elettroniche – Effetti giuridici e valore probatorio nell’ambito del procedimento giurisdizionale – Normativa nazionale che consente il deposito, per via elettronica, di atti processuali firmati elettronicamente presso gli organi giurisdizionali – Necessità per tali organi giurisdizionali di disporre di un sistema informatico adeguato. — Causa C-302/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il regolamento eIDAS tutela gli effetti giuridici delle firme elettroniche, ma non impone agli Stati membri di accettare ogni deposito telematico in giudizio. È compatibile con il diritto dell’Unione una norma nazionale che ammetta il deposito elettronico solo tramite un sistema informatico predisposto dall’organo giurisdizionale. La mancata notifica di un regime di identificazione elettronica non esclude l’applicabilità delle disposizioni sulle firme elettroniche.
Firma elettronica e deposito telematico degli atti processuali: il regolamento n. 910/2014 non impedisce agli Stati membri di subordinare il deposito elettronico presso il giudice alla disponibilità di un sistema informatico adeguato.
La questione giuridica
Se l’articolo 2, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che consente il deposito elettronico di un atto processuale firmato elettronicamente solo quando l’organo giurisdizionale disponga di un sistema informatico adeguato e il deposito avvenga tramite tale sistema, anche quando il giudice non abbia un simile sistema e l’atto sia inviato via e-mail.
Principio di diritto
L’articolo 2, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 910/2014 non ostano a una disciplina nazionale che consente il deposito per via elettronica di atti processuali firmati elettronicamente soltanto se il giudice dispone di un sistema informatico idoneo e il deposito è effettuato tramite tale sistema. Il regolamento vieta di negare effetti giuridici o valore probatorio a una firma elettronica per il solo fatto che sia in forma elettronica o non qualificata, ma non armonizza le formalità procedurali nazionali relative alle modalità di deposito degli atti in giudizio; inoltre, l’assenza di notifica di un regime di identificazione elettronica non incide sull’applicazione delle regole sulle firme elettroniche.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) n. 910/2014
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 2, paragrafi 1 e 3, regolamento (UE) n. 910/2014
- Articolo 3, punti 10 e 12, regolamento (UE) n. 910/2014
- Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) n. 910/2014
- Articolo 25, paragrafi 1 e 2, regolamento (UE) n. 910/2014
Firma elettronica e deposito telematico degli atti processuali
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach sulla portata del regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di firma elettronica e deposito degli atti processuali. Il problema nasce dal rifiuto, da parte dell’organo giudiziario polacco, di accettare un atto processuale inviato via e-mail e firmato con una firma elettronica qualificata come "sicura" nel diritto nazionale.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento principale, Marek Jarocki aveva presentato una domanda di apposizione della formula esecutiva per procedere all’esecuzione forzata su un immobile di proprietà comune del debitore e della moglie. La domanda, così come una successiva dichiarazione integrativa, era stata inviata per posta elettronica al giudice ed era stata firmata elettronicamente mediante una firma sicura ai sensi del diritto polacco.
L’ausiliario giudiziario aveva tuttavia ritenuto non sanati i vizi di forma della domanda di gratuito patrocinio, insistendo sulla necessità di una firma autografa. Il giudice del rinvio ha quindi osservato che, in pratica, la maggior parte degli organi giurisdizionali polacchi non dispone di un sistema informatico che consenta il deposito elettronico degli atti processuali e che, per tale ragione, vengono accettati soltanto atti muniti di firma autografa.
Questione pregiudiziale
Il giudice nazionale chiedeva in sostanza se il regolamento n. 910/2014 obblighi i giudici nazionali ad accettare un atto processuale firmato elettronicamente anche quando il diritto interno preveda il deposito telematico solo se l’organo giurisdizionale dispone di un sistema informatico adeguato. Dubitava inoltre dell’incidenza del fatto che la Repubblica di Polonia non avesse, a suo avviso, notificato un regime di identificazione elettronica alla Commissione.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare, l’articolo 2, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 910/2014, che ne definisce l’ambito di applicazione e precisa che il regolamento non pregiudica il diritto nazionale o unionale relativo alla conclusione, validità e forma dei contratti o di altri vincoli giuridici o procedurali.
È centrale anche l’articolo 25, paragrafo 1, che vieta di negare a una firma elettronica gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in giudizio per il solo fatto che sia elettronica o che non soddisfi i requisiti della firma elettronica qualificata; il paragrafo 2 attribuisce invece alla firma elettronica qualificata lo stesso effetto giuridico della firma autografa.
La Corte richiama inoltre l’articolo 3, punti 10 e 12, per distinguere tra firma elettronica semplice e firma elettronica qualificata, e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), relativo alla notifica dei regimi di identificazione elettronica.
Ragionamento della Corte
In via preliminare, la Corte osserva che l’eventuale mancata notifica di un regime di identificazione elettronica da parte di uno Stato membro è irrilevante ai fini dell’applicabilità delle disposizioni del regolamento relative alle firme elettroniche. La notifica prevista dall’articolo 9 è infatti una condizione per il reciproco riconoscimento dei regimi di identificazione elettronica, ma non condiziona l’applicazione delle norme sulle firme elettroniche contenute nel capo III del regolamento.
La Corte rileva poi che la firma utilizzata nel caso di specie non era una firma elettronica qualificata, bensì una firma elettronica semplice. Di conseguenza, l’articolo 25, paragrafo 2, non era pertinente, mentre era applicabile il solo paragrafo 1.
Sul punto decisivo, la Corte ribadisce la propria giurisprudenza, richiamando le sentenze Ekofrukt e V.B. Trade, secondo cui l’articolo 25, paragrafo 1, vieta di negare effetti giuridici o valore probatorio a una firma elettronica soltanto perché è elettronica o non qualificata. Tuttavia, il regolamento non impedisce agli Stati membri di prevedere requisiti di ordine formale e non incide sulle formalità procedurali nazionali che disciplinano le modalità di deposito degli atti presso gli organi giurisdizionali.
Applicando tale principio al caso concreto, la Corte osserva che la normativa polacca non rifiuta l’atto perché è stato firmato elettronicamente in quanto tale, ma perché il deposito telematico è consentito solo attraverso un sistema informatico adeguato di cui il giudice deve disporre. Quando tale sistema esiste, il deposito tramite esso produce gli effetti previsti dal diritto nazionale. Pertanto, l’atto non viene respinto "per il solo motivo" della forma elettronica della firma, e non vi è contrasto con l’articolo 25, paragrafo 1.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 2, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 910/2014 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che consente il deposito elettronico di un atto processuale firmato elettronicamente soltanto se l’organo giurisdizionale dispone di un sistema informatico adeguato e il deposito è effettuato tramite tale sistema.
Principi affermati
- Il regolamento n. 910/2014 tutela la firma elettronica contro discriminazioni fondate sulla sua natura elettronica o sulla mancata qualificazione.
- Il regolamento non armonizza integralmente le modalità di deposito degli atti processuali nei giudizi nazionali.
- Gli Stati membri possono subordinare il deposito telematico degli atti alla disponibilità di un sistema informatico giudiziario idoneo.
- La mancata notifica di un regime di identificazione elettronica non esclude l’applicazione delle norme del regolamento sulle firme elettroniche.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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