Cassazione Penale, Ordinanza n. 15428/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 22 aprile 2025, ha rideterminato la pena nei confronti dell'imputato per i reati di tentata estorsione, danneggiamento ed estorsione, decidendo in accoglimento del concordato intercorso tra le parti e confermando il resto. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare la sussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., quindi invocando una verifica nel merito della causa di non punibilità nonostante la definizione del giudizio in sede di concordato in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo se investe questioni relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale o al contenuto difforme della decisione rispetto al concordato; sono invece inammissibili le censure che riguardano motivi rinunciati, compresa la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con definizione del procedimento senza formalità di procedura.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
richiamato come base della contestazione di uno dei reati sub iudice, nella forma del tentativo.
art. 81 c.p.
richiamato come disciplina del concorso formale/continuazione ai fini del trattamento del fatto contestato.
art. 629 c.p.
richiamato come norma incriminatrice dell'estorsione contestata.
art. 635 c.p.
richiamato come norma incriminatrice del danneggiamento contestato.
art. 129 c.p.p.
la sua mancata applicazione non è censurabile con ricorso per cassazione quando la sentenza sia stata emessa a seguito di concordato in appello e il motivo sia stato rinunciato.
art. 599-bis c.p.p.
il ricorso avverso la sentenza emessa in sede di concordato in appello è ammissibile solo per questioni inerenti alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale o al contenuto difforme della decisione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la definizione del procedimento in cassazione senza formalità di procedura.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con concordato in appello, il ricorso per cassazione non può essere usato per riesaminare motivi di appello rinunciati: la cognizione del giudice di legittimità resta circoscritta ai capi e ai profili non oggetto di rinuncia.
- È ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. soltanto quando si deducano vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale o alla difformità tra concordato e decisione del giudice.
- La doglianza relativa alla mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è incompatibile con un ricorso che investa motivi già rinunciati nell'accordo di concordato in appello.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti stabiliti dalla legge.
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