Sentenza n. 3756/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione seconda) n. 13697/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia all'appello e della mancata opposizione dell'amministrazione appellata, dichiarando estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Non è stata esaminata la legittimità dell'ordinanza di demolizione né la fondatezza dei motivi originariamente dedotti. Le spese del grado d'appello sono state compensate tra le parti in ragione dell'evoluzione processuale della vicenda.
Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 13697/2023, che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza di demolizione di un porticato abusivo
Esito
La controversia
L'appellante aveva proposto appello avverso la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l'impugnazione dell'ordinanza di demolizione n. 109 del 28 marzo 2013, relativa alla realizzazione abusiva di un porticato. Nel corso del giudizio d'appello ha notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia all'appello, senza opposizione da parte del Comune di Velletri.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia all'appello, non oggetto di opposizione da parte dell'amministrazione appellata, determina l'estinzione del giudizio.
art. 38 c.p.a.
Richiamato dal giudice tra le disposizioni applicabili al giudizio.
art. 84 c.p.a.
Richiamato dal giudice tra le disposizioni applicabili alla rinuncia e all'estinzione del processo.
art. 85 c.p.a.
Richiamato dal giudice tra le disposizioni applicabili al giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La rinuncia all'appello, quando non vi sia opposizione della parte appellata, consente al giudice amministrativo di dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza esaminare i motivi d'impugnazione o la legittimità dell'atto originariamente contestato.
- In presenza di una rinuncia all'appello e dell'evoluzione processuale della vicenda, il giudice può compensare le spese del grado qualora ravvisi giustificati motivi.
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