Sentenza n. 7397/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 00730/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale che, istituendo una Zona 30, ha introdotto un passaggio pedonale e stalli di parcheggio restringendo ulteriormente la carreggiata di una strada locale a doppio senso
Esito
Favorevole al resistente (residenti)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune di Cesa ha appellato la sentenza del TAR Campania, Sezione VI, n. 730/2026, che aveva accolto il ricorso dei residenti contro il provvedimento comunale relativo all’istituzione di una Zona 30 e alla riorganizzazione della strada, già inferiore alle dimensioni minime indicate dalla normativa tecnica per il doppio senso. L’intervento aveva ridotto la larghezza disponibile per ciascuna corsia a circa 1,23 metri, mediante l’inserimento di un passaggio pedonale e di stalli di parcheggio. Il Comune ha dedotto: l’ampia discrezionalità dell’ente nella disciplina della circolazione; la non applicabilità del DM 5 novembre 2001 alle strade esistenti prima della sua entrata in vigore; la considerazione di ulteriori finalità, in particolare la tutela dei pedoni; l’impossibilità materiale di allargare la strada per la presenza di edificazioni. Gli appellati hanno chiesto il rigetto dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato tutti i motivi e confermato la sentenza del TAR. La discrezionalità comunale nella pianificazione e nella regolazione dei flussi di traffico non consente di derogare agli standard inderogabili di sicurezza previsti dalla normativa tecnica, inclusi quelli dimensionali: una volta stabilita la funzione della strada e il doppio senso, le relative dimensioni non sono rimodulabili discrezionalmente. Per le strade preesistenti gli standard sono tendenzialmente da rispettare, ma diventano inderogabili quando si interviene per adeguare il tronco stradale; in ogni caso non è consentito peggiorare ulteriormente condizioni geometriche già inferiori agli standard. Il Comune, inoltre, si era autovincolato al rispetto delle dimensioni minime richiamandole nel provvedimento. La tutela dei pedoni non giustifica l’intervento, essendo sufficiente a fondare l’illegittimità la forzosa introduzione degli stalli, senza che il Comune avesse dimostrato l’impossibilità di reperire parcheggi in aree vicine. L’impossibilità di allargare la strada non elimina il dovere di non peggiorarne le condizioni. In sede di riesame, eliminati gli stalli, il Comune potrà valutare soluzioni che contemperino il doppio senso necessario e la tutela pedonale, sentita un’idonea rappresentanza dei residenti. Spese del grado compensate.
Norme richiamate
DM 5 novembre 2001
Nell’uno come nell’altro caso, tuttavia, l’amministrazione deve in ogni caso rispettare gli standard inderogabili di sicurezza (ed in primis quelli relativi alla larghezza minima delle strade) imposti dalla normativa tecnica sulla costruzione e manutenzione delle strade.
Gli standard di sicurezza stradale fissati dalla normativa tecnica, compresi quelli sulla larghezza minima, vincolano l’amministrazione sia nella progettazione e costruzione sia nella successiva organizzazione e gestione del traffico. Per le strade esistenti il rispetto è tendenziale, ma l’amministrazione non può peggiorare le condizioni geometriche; l’obbligo diventa inderogabile in caso di interventi di adeguamento.
art. 2 DM 5 novembre 2001
un simile obbligo si trasforma da tendenziale a inderogabile soprattutto ove si adottino, come nella controversia qui oggetto di esame, interventi di adeguamento del tronco stradale (cfr. art. 2 del DM 5 novembre 2001);
Per le strade preesistenti, l’obbligo di adeguarsi agli standard geometrici diventa inderogabile quando l’amministrazione realizza interventi di adeguamento del tronco stradale.
Massime di principio
- La discrezionalità dell’ente locale nella pianificazione della viabilità e nella regolazione dei flussi di traffico incontra il limite degli standard inderogabili di sicurezza stabiliti dalla normativa tecnica, compresi quelli relativi alla larghezza minima delle strade.
- Per le strade preesistenti, il rispetto degli standard geometrici e funzionali è tendenziale; diventa inderogabile quando si realizzano interventi di adeguamento del tronco stradale. In ogni caso, l’amministrazione non può adottare interventi che peggiorino ulteriormente condizioni geometriche già inferiori agli standard.
- Una volta assegnata a una strada una determinata funzione, le scelte successive di gestione devono restare coerenti con le caratteristiche funzionali previste dalla normativa tecnica e non possono trasformare surrettiziamente la strada in una viabilità di diversa natura.
- L’impossibilità materiale di ampliare una strada esistente non giustifica il peggioramento dei suoi standard geometrici di sicurezza; l’amministrazione deve comunque evitare interventi che riducano ulteriormente lo spazio disponibile per la circolazione.
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