Cassazione Penale, Sentenza n. 19130/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato la sentenza di assoluzione che aveva applicato la causa di non punibilità ex art. 384 c.p. per falsa testimonianza. Si è censurata l'applicazione della norma in assenza dei presupposti: le dichiarazioni di Falduto riguardavano lo stato e gli utilizzi di un immobile e le persone con cui vi si recava, fatti che non avrebbero potuto giustificare un rischio di autoincriminazione né una lesione dell'onore o della libertà. Inoltre si è rilevato vizio di motivazione perché il Tribunale non ha indicato per quale reato il teste sarebbe stato esposto ad autoincriminazione né ha spiegato in che termini la menzogna fosse l'unica opzione per evitare un grave e inevitabile nocumento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando la sentenza impugnata e rinviando il procedimento per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione. La Corte ha rilevato che il Tribunale di merito non ha applicato correttamente i principi giurisprudenziali relativi all'art. 384 c.p., omettendo di verificare concretamente se, alla luce delle domande poste al teste, questi si trovasse di fronte alla scelta tra autoincriminarsi o mentire e quale specifico reato avrebbe potuto essere per lui rilevante; ha quindi disposto la revoca della sentenza e il rinvio per accertare sia la configurabilità della causa di non punibilità sia la sussistenza del delitto di falsa testimonianza.
Norme richiamate
art. 384 cod. pen.
La non punibilità di colui che abbia commesso alcuno dei delitti previsti dagli artt. 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 371 ter, 372, 373, 374 e 378 c.p., per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore
La Corte richiede che l'illecito sia l'unica opzione per evitare un grave e inevitabile pregiudizio alla libertà o all'onore; nel caso di falsa testimonianza occorre verificare concretamente che il teste, di fronte all'obbligo di dire la verità, dovesse scegliere fra autoincriminarsi o mentire
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020)
Disposizione che consente la trattazione scritta del giudizio di cassazione
Norma procedurale: il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta ai sensi di tale disposizione
Massime di principio
- Per applicare l'art. 384 c.p. nel caso di falsa testimonianza il giudice deve accertare concretamente che il teste fosse posto di fronte alla scelta fra autoincriminarsi e mentire; non è sufficiente una formula generica.
- Se le dichiarazioni riguardano fatti estranei alla commissione di reati (es. condizioni di un immobile, occasioni di visita, soggetti presenti) la causa di non punibilità difficilmente si applica, salvo provare il concreto rischio di autoincriminazione.
- La sentenza deve indicare quale reato concreto avrebbe potuto autocoinvolgere il teste o comunque dimostrare la sussistenza di un rischio reale, grave e inevitabile per la libertà o l'onore.
- In mancanza di motivazione adeguata sull'esistenza del rischio di autoincriminazione o sulla inevitabilità del danno, la decisione di non punibilità è viziata e può essere annullata con rinvio.
- In sede di impugnazione il PM dovrà valorizzare l'elemento probatorio che dimostra l'assenza di un concreto pericolo di autoincriminazione per ottenere la riforma della sentenza di assoluzione fondata su art. 384 c.p.
Testo integrale
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