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Sentenza

Sentenza n. 3151/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi a seguito di sentenza n. -OMISSIS-, del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, dott. -OMISSIS-, emessa in data 04/02/2013, depositata e resa pubblica in data 27/03/2013, relativa al giudizio recante R.G. n.-OMISSIS-, intentato dal sig. -OMISSIS- nei confronti del Ministero della Salute, divenuta definitiva, in quanto non impugnata, così come attestato dalla certificazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata, in data 27/02/2026, notificata in forma esecutiva al Ministero della Salute, in data 07/06/2013

Giustizia amministrativa202601347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione di una sentenza definitiva del giudice ordinario recante condanna al pagamento di spettanze nei confronti del Ministero della Salute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza definitiva del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro e Previdenza, non impugnata e notificata in forma esecutiva al Ministero della Salute. Ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto all’obbligo di pagamento delle somme riconosciute dal titolo giudiziale, chiedendo altresì il riconoscimento degli interessi e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il giudizio è stato proposto dopo l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La richiesta di interessi è stata formulata con decorrenza dalla proposizione della domanda, mentre il titolo azionato riconosceva gli interessi dalla data di deposito della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha accertato la definitività del titolo giudiziale e l’inutile decorso del termine dilatorio per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza. Ha ordinato al Ministero della Salute di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute in conformità al dispositivo della sentenza del giudice ordinario. Ha respinto la richiesta di interessi con decorrenza dalla proposizione della domanda, perché il giudice dell’ottemperanza non può integrare o modificare il contenuto del titolo formatosi davanti a un diverso ordine giurisdizionale, su questioni rientranti nella giurisdizione di quest’ultimo; gli interessi possono quindi essere riconosciuti solo secondo la decorrenza stabilita dal titolo. Ha disposto, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario competente. Ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento oppure fino alla scadenza del termine assegnato, precisando che, dopo tale scadenza, grava sulla parte interessata l’onere di attivarsi per l’insediamento del commissario. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in € 1.500,00, oltre accessori e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visti l'art. 114 cod. proc. amm.;

    Consente al giudice amministrativo di conoscere dell’ottemperanza al giudicato e di adottare ordini conformativi, penalità di mora e misure sostitutive, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.

    Consente di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle amministrazioni costituisce presupposto per l’attivazione dell’esecuzione nei loro confronti.

  • d.P.R. n. 115/2002

    il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, secondo le disposizioni richiamate dal giudice.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002

    Stabilisce il termine decadenziale per la presentazione della parcella del commissario ad acta, decorrente, secondo la precisazione della sentenza, dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.

    È richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.

    È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente, ai fini dell’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, la prova della definitività del titolo giudiziale e dell’inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento dell’amministrazione.
  • Il giudice dell’ottemperanza non può integrare, modificare o estendere il contenuto di una sentenza definitiva pronunciata da un diverso ordine giurisdizionale su questioni rientranti nella giurisdizione di quest’ultimo; in particolare, non può riconoscere diritti accessori con decorrenza diversa da quella risultante dal titolo azionato.
  • In presenza di un inadempimento dell’amministrazione rispetto a un titolo esecutivo, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine determinato, applicare una penalità di mora e nominare un commissario ad acta per l’ulteriore inottemperanza.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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