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Circolare

Circolare INAIL n. 14 del 13 marzo 1987

Interessi di rateazione e dilazione. Decreto interministeriale 14 novembre 1986.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’applicazione del nuovo tasso di interesse del 21,50% per le rateazioni e dilazioni di pagamento dei debiti per premi ed accessori, in vigore dal 6 dicembre 1986 in attuazione del decreto interministeriale 14 novembre 1986. Il tasso si applica alle istanze presentate da tale data e, in base alle istruzioni già richiamate, anche ad alcune istanze anteriori per le quali il piano sia stato comunicato dal 6 dicembre 1986 in poi. La circolare richiama inoltre la disciplina già in vigore, abroga le istruzioni provvisorie del 1985 sulle rateazioni oltre dodici mesi e ribadisce le competenze operative, prevedendo la segnalazione ai Ministeri dei provvedimenti di autorizzazione adottati.

Interessi sulle rateazioni e dilazioni dei debiti per premi ed accessori: tasso al 21,50%

Interessi sulle rateazioni e dilazioni dei debiti per premi ed accessori

La circolare dell’INAIL disciplina l’applicazione del nuovo tasso di interesse sulle rateazioni e dilazioni di pagamento dei debiti per premi ed accessori, fissato dal decreto interministeriale 14 novembre 1986. Il provvedimento aggiorna il quadro operativo già esistente e precisa gli effetti temporali, nonché gli adempimenti di competenza delle sedi e delle unità operative.

Nuovo tasso di interesse e base normativa

Il decreto interministeriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 1986, dà attuazione all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11. Esso fissa nella misura del 21,50 per cento il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e per le dilazioni di pagamento dei debiti per premi ed accessori.

Decorrenza e applicazione temporale

Il tasso ha decorrenza dal 6 dicembre 1986. La circolare precisa che esso si applica:

  • alle istanze di rateazione o di dilazione presentate dal 6 dicembre 1986 in avanti;
  • alle istanze presentate anteriormente a tale data, qualora la sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione o di dilazione in data 6 dicembre 1986 o successiva, in conformità a quanto già previsto dalla circolare n. 51/1982.

Richiamo della disciplina pregressa

La circolare richiama espressamente le istruzioni già impartite con le circolari nn. 4/1975, 56/1979, 51, 52 e 70/1982, sottolineando la continuità del quadro regolatorio in materia di rateazioni e dilazioni. È inoltre allegato un prospetto riepilogativo dei tassi in vigore a decorrere dal 29 dicembre 1978.

Rateazioni oltre dodici mesi e competenze operative

Vengono abrogate le istruzioni provvisorie contenute nella circolare n. 60/1985 relative all’autorizzazione di rateazioni superiori ai dodici mesi. La circolare afferma che restano pienamente operative le disposizioni sulle competenze dettate dalla circolare n. 36/1980, che tornano quindi a costituire il riferimento per l’assetto autorizzatorio.

Comunicazioni ai Ministeri competenti

In applicazione del comma 10 dell’articolo 1 della legge n. 11/1986, le competenti unità operative devono segnalare ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del Tesoro i provvedimenti di autorizzazione adottati. Alla segnalazione deve essere allegata copia dell’istanza del datore di lavoro e ogni ulteriore elemento ritenuto utile, secondo il modello richiamato come allegato n. 2.

Punti principali

Nuovo tasso di interesse applicabile

Il decreto interministeriale 14 novembre 1986, pubblicato sulla G.U. n. 284 del 6 dicembre 1986, ha fissato al 21,50% il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento dei debiti per premi ed accessori, in attuazione dell’art. 1, comma 7, del D.L. n. 688/1985, convertito nella legge n. 11/1986.

Decorrenza e ambito temporale di applicazione

Il nuovo tasso decorre dal 6 dicembre 1986 e si applica alle istanze di rateazione o dilazione presentate a partire da tale data. Inoltre, secondo il richiamo alla circolare n. 51/1982, il tasso si applica anche alle istanze presentate prima del 6 dicembre 1986, purché il piano di rateazione o dilazione sia stato comunicato dalla sede al datore di lavoro in data 6 dicembre 1986 o successiva.

Richiamo delle istruzioni precedenti e prospetto riepilogativo

La circolare richiama le istruzioni già impartite con le circolari nn. 4/1975, 56/1979, 51, 52 e 70/1982 e allega un prospetto riepilogativo dei tassi in vigore dal 29 dicembre 1978, per consentire l’inquadramento del nuovo valore nel sistema complessivo delle aliquote applicate nel tempo.

Abrogazione delle istruzioni provvisorie del 1985

Vengono abrogate le istruzioni provvisorie contenute nella circolare n. 60/1985 in materia di autorizzazione di rateazioni superiori ai dodici mesi. Di conseguenza, restano pienamente operative le disposizioni in tema di competenza stabilite dalla circolare n. 36/1980.

Obbligo di segnalazione ai Ministeri competenti

In conformità al comma 10 dell’art. 1 della legge n. 11/1986, le unità operative competenti devono segnalare ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del Tesoro i provvedimenti di autorizzazione adottati, trasmettendo anche copia dell’istanza del datore di lavoro e ogni altro elemento ritenuto utile, secondo il modello allegato n. 2.

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