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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 130/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catania che li ha ritenuti responsabili, in particolare, del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.) — con riferimento al gruppo denominato "Vikíngs"/"Supreme Vikings Confraternity" attivo nel C.A.R.A. di Mineo — e, per Ihugba, anche del reato in materia di stupefacenti. Le censure principali consistono nella: (a) contestazione della attendibilità del collaboratore di giustizia Uwaya e del travisamento delle sue dichiarazioni; (b) mancata prova del "metodo mafioso" (forza di intimidazione, omertà, controllo territoriale) e della qualificazione come associazione di tipo mafioso, con richiesta di riclassificazione ex art. 416 c.p.; (c) errata valutazione o travisamento delle intercettazioni e dei riscontri (incluso l'esito negativo di alcune perquisizioni); (d) inesistenza o scarsa rilevanza degli indizi circa il ruolo concreto di ciascun imputato ("prendere parte"), l'assenza di specifici elementi sintomatici di partecipazione; (e) contestazione dell'aggravante per disponibilità di armi (ignoranza colposa o consapevolezza); (f) per Ihugba, contestazione del reato di detenzione/cessione di stupefacenti e dell'aggravante ex art. 416-bis, comma 1.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi come complessivamente infondati. Ha confermato la correttezza della ricostruzione dei giudici di merito (doppia conforme tra primo e secondo grado) che fonda la sussistenza dell'associazione mafiosa su una pluralità di elementi (dichiarazioni del collaboratore Uwaya, dichiarazioni di più testi, intercettazioni, osservazioni della polizia giudiziaria, rito di affiliazione con canti e simboli, uso di abiti rossi, esistenza di cassa comune e gerarchia). La Corte ha ritenuto non decisive le incongruenze del collaboratore in ambito amministrativo, ha valorizzato la valutazione di merito sull'interpretazione delle conversazioni criptiche e ha confermato che per le mafie straniere il potere intimidatorio può essere riferito anche a una comunità chiusa anziché all'intera collettività. Ha inoltre confermato che l'aggravante per disponibilità di armi può essere imputata quando la conoscenza sia concreta o la sua ignoranza imputabile a colpa, rinvenendo nel caso elementi indicativi di consapevolezza (scontri con uso di armi bianche, bottiglie). Infine, la Corte ha richiamato i limiti di ammissibilità e la specificità richiesta in cassazione (obbligo di allegare integralmente atti o trascrizioni che si denunciano come travisate).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è stata applicata alla "mafia nigeriana"; la Corte ha confermato che il metodo mafioso può consistere in intimidazione esercitata anche nei confronti di una comunità etnica ristretta e che la prova può risultare da plurime fonti concorsuali (dichiarazioni, intercettazioni, riti di affiliazione, fatti di violenza)

  • art. 416 cod. pen.

    Richiamato implicitamente come possibile riqualificazione alternativa; la Corte ha ritenuto però sussistente la fattispecie aggravata di cui all'art. 416-bis

  • art. 416-bis, comma 4 cod. pen. (aggravante armi)

    L'aggravante per disponibilità di armi è configurabile se il partecipante era consapevole della detenzione di armi dagli associati o l'ha ignorata per colpa; la prova può fondarsi su indicatori concreti richiamati in motivazione

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Invocato in ricorso per censurare la motivazione; la Corte ricorda i limiti della doglianza di travisamento e l'onere di specificità richiesto in cassazione

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per i limiti di enunciazione dei motivi e per l'ambito della relazione in Corte di Cassazione

  • art. 125 e art. 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. e art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamati nei limiti delle doglianze ammissibili in cassazione: non è consentito aggirare i limiti di specificità della motivazione facendo ricorso a questioni procedurali generiche

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione all'onere di allegazione integrale delle dichiarazioni che si denunciano come travisate in cassazione

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Richiamato per l'acquisizione di dichiarazioni di testi irreperibili, utilizzate come riscontro probatorio

  • art. 74 d.P.R. 309/90

    Norma sul traffico di stupefacenti richiamata in relazione ai capi contestati; la Corte ha ritenuto le prove sufficienti per la responsabilità per reati di droga in capo ad alcuni imputati

  • art. 59, comma 2 cod. pen.

    Richiamato nel discorso sull'imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti (colpa o dolo nella conoscenza della disponibilità di armi)

Massime di principio

  • La sussistenza del reato di associazione di stampo mafioso può essere provata con una valutazione cumulativa e contestuale di elementi diversi (collaboratori, testimonianze, intercettazioni, riti di affiliazione, simboli e condotte violente); va evitata una valutazione 'parcellizzata' degli indizi
  • Per le mafie straniere il "metodo mafioso" può consistere in una forza di intimidazione esercitata anche su una comunità etnica ristretta, non necessariamente su tutta la collettività locale
  • La ritualità di affiliazione (riti, canti, simboli, abiti distintivi) costituisce grave indizio di partecipazione e può dimostrare un patto vincolante tra affiliato e sodalizio
  • In cassazione le doglianze di travisamento o omissione probatoria devono essere specifiche: occorre allegare integralmente le dichiarazioni o le trascrizioni contestate per consentire il sindacato di legittimità
  • L'interpretazione di linguaggio criptico nelle intercettazioni è valutazione di fatto tipicamente rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o travisamento evidente
  • L'aggravante per disponibilità di armi richiede conoscenza concreta o ignoranza colposa; la prova può fondarsi su indici quali fatti di sangue, intercettazioni o altre risultanze comprovanti la detenzione di armamenti nel sodalizio
  • La durata della partecipazione a un'associazione mafiosa non è di per sé elemento ostativo: anche una partecipazione di breve periodo può integrare il reato se emergono elementi di "presa parte" dinamica e organica

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