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Sentenza

Sentenza n. 1603/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento - del provvedimento n. 9 - allegato al verbale dell’08.03.2023 - emesso dal Comando Generale della Guardia di Finanza - Commissione Permanente di Avanzamento - trasmesso con comunicazione a mezzo Pec in data 21.04.2023, contenente il giudizio di non idoneità all’avanzamento a scelta del grado superiore.; − del verbale di riunione del Comando Generale della Guardia di Finanzia - Commissione Permanente di Avanzamento - della seduta svoltasi in data 08.03.2023; − di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale. per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere l’annullamento dell’atto impugnato ed al riconoscimento dell’avanzamento di grado da Maresciallo Capo a Maresciallo Aiutante;

Giustizia amministrativa202411379

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità all’avanzamento a scelta al grado di Maresciallo Aiutante, riferito all’aliquota del 31 dicembre 2021, e relativo verbale della Commissione Permanente di Avanzamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 55, 55-sexies, 57 e 58 del d.lgs. n. 199/1995, dell’art. 1369 del d.lgs. n. 66/2010, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1 della l. n. 241/1990, nonché dei principi di par condicio, proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza. Ha denunciato eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento dei fatti, difetto e carenza di istruttoria, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, perplessità, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento. In particolare, ha contestato che la Commissione avesse attribuito rilievo a una consegna di rigore di tre giorni, irrogata nel 2017 per fatti commessi nel 2012, nonostante la cancellazione degli effetti della sanzione ai sensi dell’art. 1369 del d.lgs. n. 66/2010 e l'esistenza di precedenti valutazioni caratteristiche eccellenti. Il fatto disciplinare riguardava il sostegno consapevole prestato al suocero nella simulazione della permanenza in servizio nel Corpo, mediante una conversazione telefonica nella quale venivano anche fornite informazioni sull’assenza dal servizio di militari e pattuglie. Il ricorrente ha inoltre dedotto l’irrilevanza del tempo trascorso e ha chiesto l’annullamento del giudizio e il riconoscimento dell’avanzamento di grado.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Ha qualificato il giudizio della Commissione di avanzamento, sia quanto all’idoneità sia quanto al merito, come espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di palesi aberrazioni, manifesta irrazionalità o violazioni delle regole formali. Ha ritenuto legittimo considerare il fatto storico posto alla base della sanzione, poiché la cancellazione degli effetti delle sanzioni disciplinari opera ex nunc sulle conseguenze giuridiche, ma non elimina il fatto né impedisce all’Amministrazione di valutarne l’incidenza sulle qualità morali e professionali del militare. La Commissione aveva dato atto dell’avvenuta cancellazione, ma aveva ritenuto prevalenti gli elementi negativi emergenti dalla vicenda rispetto ai profili positivi. Il giudice ha escluso la contraddittorietà con le valutazioni caratteristiche eccellenti, affermando l’autonomia del giudizio di avanzamento rispetto ai documenti caratteristici. Ha inoltre ritenuto rimessa alla discrezionalità della Commissione la valutazione della permanenza nel tempo della valenza negativa del fatto e ha considerato la successiva promozione del ricorrente nell’aliquota del 31 dicembre 2024 come dimostrazione del fisiologico recupero valutativo, non idonea a invalidare il precedente giudizio negativo. La valutazione è stata quindi ritenuta ragionevole, proporzionata e non manifestamente incongrua.

Norme richiamate

  • artt. 55, 55-sexies, 57 e 58 d.lgs. 199/1995

    Le disposizioni disciplinano i requisiti e i criteri rilevanti per la valutazione dell'idoneità e dell'avanzamento del personale della Guardia di Finanza; il giudice le applica nel quadro dell'ampia discrezionalità tecnica della Commissione.

  • art. 1369 d.lgs. 66/2010

    La cancellazione degli effetti della sanzione disciplinare rimuove le conseguenze giuridiche ex nunc, ma non elimina il fatto storico né preclude la sua valutazione ai fini dell'affidabilità e dell'idoneità all'avanzamento.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, senza che il giudice ravvisi una loro violazione.

  • art. 1 l. 241/1990

    È richiamato in relazione ai principi generali dell'attività amministrativa, inclusi ragionevolezza e proporzionalità, ritenuti rispettati nel giudizio impugnato.

Massime di principio

  • Il giudizio della Commissione di avanzamento militare sull'idoneità al grado superiore e sull'attribuzione del punteggio costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per violazioni delle regole formali, manifesta irrazionalità, abnormità o palesi aberrazioni riconducibili all'eccesso di potere.
  • La cancellazione degli effetti di una sanzione disciplinare non elimina il fatto storico che ne ha determinato l'irrogazione e non impedisce all'Amministrazione di valutarne l'incidenza sulle qualità morali, professionali e sull'affidabilità del militare ai fini dell'avanzamento.
  • La Commissione di avanzamento può bilanciare gli elementi positivi della carriera con il disvalore di un precedente fatto disciplinare, anche quando la relativa sanzione sia stata cancellata, purché dia conto della valutazione compiuta e il risultato non sia manifestamente irragionevole o sproporzionato.
  • Il giudizio di avanzamento è autonomo e distinto rispetto alle valutazioni caratteristiche del militare; pertanto, giudizi caratteristici eccellenti non impediscono, di per sé, una valutazione negativa dell'idoneità al grado superiore fondata su specifici fatti ritenuti incompatibili con le maggiori responsabilità del nuovo grado.
  • Rientra nella discrezionalità della Commissione stabilire per quanto tempo un fatto passato conservi valenza negativa e quando tale valenza possa essere neutralizzata dal successivo accumularsi di giudizi positivi; una successiva promozione non rende automaticamente illegittimo il precedente giudizio negativo riferito a una diversa aliquota.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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