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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22508/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un appaltatore per il saldo del corrispettivo di lavori edili eseguiti sul fabbricato di proprietà del committente. Il debitore ha proposto opposizione sostenendo che la fattura posta a base del monitorio non provasse il credito, che il relativo importo era già stato pagato e che, inoltre, i lavori non erano stati completati né eseguiti a regola d'arte. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo che la dicitura apposta sulla fattura integrasse una quietanza idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento dell'intero importo e quindi l'estinzione del debito. Il ricorso per cassazione ha censurato: 1) la violazione degli artt. 2702, 2732 e 2733 c.c., sostenendo che la fattura/quietanza fosse stata erroneamente interpretata come confessione di pagamento dell'intero saldo, mentre il creditore avrebbe voluto attestare solo l'acconto di euro 1.000; 2) l'omesso esame di fatti decisivi, per non avere la Corte considerato l'incasso di un assegno di euro 1.000 e l'inerzia del debitore alle diffide di pagamento; 3) l'ingiusta condanna alle spese, lamentando che avrebbe dovuto disporsi al più una compensazione e che la liquidazione sarebbe stata eccessiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché volto, sotto la veste della violazione di legge, a ottenere una diversa lettura del documento già valutato dalla Corte territoriale; ha confermato che la quietanza può essere contenuta in qualsiasi scrittura del creditore idonea a documentare l'adempimento e che, nella specie, la dicitura apposta sulla fattura, unitamente alla sottoscrizione del creditore, era stata correttamente valorizzata come attestazione dell'avvenuto pagamento dell'intera somma. Ha considerato infondato il secondo motivo, osservando che l'assegno di euro 1.000 era un titolo astratto e che, essendo stato il suo richiamo utilizzato dal creditore per fondare la pretesa sul residuo, spettava a quest'ultimo dimostrarne la riferibilità alla causale allegata; comunque, la mancata risposta alle diffide costituiva comportamento neutro e non decisivo. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, ribadendo che il sindacato di legittimità sulle spese è limitato alla verifica del rispetto del principio di soccombenza, mentre la compensazione e la quantificazione restano nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo superamento dei parametri legali, non dedotto. Inoltre, in via preliminare, ha rilevato la morte del parte vittoriosa in appello e la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i coeredi, ma ha omesso di disporla perché il ricorso appariva prima facie infondato e un rinvio sarebbe stato inutile ai fini della ragionevole durata del processo.

Norme richiamate

  • art. 2702 c.c.

    La quietanza, se proveniente dal creditore e sottoscritta, ha efficacia probatoria privilegiata come scrittura privata e può attestare l'adempimento dell'obbligazione.

  • art. 1199 c.c.

    Il pagamento può essere documentato mediante quietanza anche contenuta in una qualsiasi scrittura idonea a provare l'avvenuto adempimento.

  • art. 2732 c.c.

    La revoca della confessione o della dichiarazione confessoria è ammessa solo se si prova l'errore di fatto o la violenza che l'ha determinata.

  • art. 2733 c.c.

    La dichiarazione del creditore può assumere valenza confessoria nei confronti del debitore se integra una vera attestazione di pagamento.

  • art. 2726 c.c.

    Il divieto di prova testimoniale sul pagamento non preclude la prova per confessione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La doglianza sulla violazione di legge non può risolversi nella richiesta di un nuovo esame del documento e del suo significato probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame richiede un fatto storico decisivo, non una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 175 c.p.c.

    Il giudice deve evitare attività processuali inutili che ostacolino la ragionevole durata del processo.

  • art. 127 c.p.c.

    Il rispetto del contraddittorio va coordinato con l'esigenza di non compiere attività processuali superflue quando il ricorso è manifestamente infondato.

  • art. 378, primo comma, c.p.c.

    La Procuratrice generale ha depositato memoria conclusiva nel giudizio di cassazione.

  • art. 93 c.p.c.

    È stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa che ne aveva fatto richiesta, quale antistatario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La quietanza non richiede forme sacramentali: può risultare da qualunque scrittura del creditore che, sottoscritta, dimostri in modo univoco pagamento, importo e titolo dell'adempimento.
  • La dichiarazione confessoria o la quietanza possono essere revocate solo allegando e provando un vizio originario della dichiarazione, come errore di fatto o violenza; non basta contestare in modo generico la veridicità del fatto attestato.
  • Quando il creditore fonda la propria pretesa su un documento da lui stesso formato che, per il contenuto, appare attestare l'avvenuto pagamento, l'onere di dimostrare la diversa causale allegata ricade su chi quella diversa imputazione invoca.
  • Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere un nuovo apprezzamento del contenuto probatorio di un documento già valutato dal giudice di merito.
  • In tema di art. 360, n. 5, c.p.c., è decisivo solo l'omesso esame di un fatto storico davvero determinante; non lo è la mera richiesta di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
  • La condanna alle spese è censurabile in cassazione solo per violazione del principio di soccombenza; la scelta di compensarle e la loro concreta liquidazione restano, entro i limiti di legge, affidate al giudice di merito.
  • Se il ricorso è prima facie infondato, la Corte può evitare l'integrazione del contraddittorio quando ciò determinerebbe soltanto un inutile ritardo nella definizione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoProveImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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