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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19539/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una serie di avvisi di accertamento emessi a seguito di indagine bancaria ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, con contestazione di ricavi non dichiarati per la società per gli anni 2012 e 2013 e, per i soci, ulteriori riprese per gli anni 2011, 2012 e 2013. In primo grado i ricorsi furono rigettati; in appello la CTR riformò in parte la decisione, escludendo la rilevanza di alcune movimentazioni bancarie perché riferite a conti intestati ad altri soggetti e annullando gli atti relativi al 2011 in conseguenza della decisione resa sulla società per quella annualità. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973, 51 d.P.R. n. 633/1972 e 2697 c.c., per avere la CTR escluso la rilevanza di un conto intestato a terzi pur a fronte della mancata prova dell’estraneità delle movimentazioni rispetto alla società; (2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., relativo all’intestazione di un altro conto; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente ex artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.; (4) violazione dell’art. 295 c.p.c. per avere la CTR annullato gli avvisi dei soci per il 2011 sulla base di una decisione non ancora passata in giudicato. I contribuenti hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando omessa pronuncia sulla giustificazione delle movimentazioni sui conti intestati alla società.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente al rapporto processuale tra l’Agenzia e i soci persone fisiche, per effetto della definizione agevolata delle controversie fiscali ex art. 5 della l. n. 197/2022, con spese a carico di chi le ha anticipate. Quanto al rapporto con la società, ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia, ritenendo infondati il primo e il terzo motivo, inammissibile il secondo e assorbito il quarto per l’intervenuta definizione agevolata nei confronti dei soci. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, osservando che la CTR si era comunque pronunciata sul thema decidendum e che, al più, sarebbe stata deducibile una doglianza di motivazione insufficiente nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. In definitiva, per la società il provvedimento di appello è rimasto fermo, mentre per i soci il processo si è estinto; le restanti spese tra Agenzia e società sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    L’ufficio può utilizzare le risultanze bancarie anche di conti non formalmente intestati al contribuente solo se prova, anche per presunzioni qualificate, che il conto sia nella disponibilità di fatto del soggetto verificato; non è sufficiente la sola legittimazione ad operare sul conto.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato unitamente alla disciplina delle indagini bancarie come base normativa della presunzione fiscale sulle movimentazioni bancarie.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare la riferibilità delle movimentazioni a conti di terzi grava sull’Amministrazione finanziaria, non sul contribuente, quando si intenda applicare la presunzione fiscale.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non riguarda questioni, deduzioni difensive o singoli elementi istruttori già valutati dal giudice di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo se la motivazione manca del tutto, è meramente apparente, incomprensibile o affetta da contrasti irriducibili; non quando la ratio decidendi sia comunque percepibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all’obbligo motivazionale della sentenza, ritenuto rispettato dalla CTR.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve consentire il controllo della decisione; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.

  • art. 295 c.p.c.

    Il motivo è stato prospettato per lamentare una sospensione impropria in presenza di una decisione non definitiva; tuttavia è rimasto assorbito dalla definizione agevolata dei rapporti con i soci.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette totalmente di provvedere sulla domanda o eccezione; non ricorre quando la questione risulti comunque decisa, anche implicitamente.

  • art. 5, l. n. 197/2022

    La definizione agevolata determina l’effetto estintivo del giudizio per i rapporti d’imposta oggetto di domanda, con spese a carico di chi le ha anticipate.

  • art. 5, comma 5, l. n. 130/2022

    Richiamato in sentenza per la disciplina delle spese nel caso di definizione agevolata, ma la Corte fonda l’estinzione sui presupposti della definizione agevolata sopravvenuta.

Massime di principio

  • Nelle indagini bancarie, la presunzione di imponibilità delle movimentazioni opera automaticamente solo per i conti formalmente intestati al contribuente; per i conti intestati a terzi l’Amministrazione deve provare, anche presuntivamente, la disponibilità effettiva del conto da parte del contribuente verificato.
  • La mera facoltà di operare su un conto corrente intestato a un terzo o a un soggetto collegato non basta, da sola, a imputare al contribuente tutte le movimentazioni ivi registrate.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere costruito come contestazione della valutazione delle prove o della diversa lettura degli elementi istruttori compiuta dal giudice di merito.
  • La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva di un reale percorso argomentativo; non sussiste se la decisione, pur sintetica, consenta di comprendere la ratio decidendi.
  • L’omessa pronuncia è configurabile soltanto quando il giudice ometta del tutto di decidere su una domanda o eccezione; se la questione è stata comunque affrontata, la doglianza va eventualmente ricondotta ai limiti del vizio motivazionale.
  • La definizione agevolata della controversia tributaria determina l’estinzione del giudizio per le posizioni interessate, con regolazione delle spese secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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