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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10724/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato era stato condannato dal Tribunale a 10 giorni di arresto per un fatto originariamente contestato come violazione dell’art. 75, comma 2, del d.lgs. 159/2011 e riqualificato in art. 650 c.p. La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile il gravame per genericità e aspecificità dei motivi. Con il ricorso per cassazione il difensore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto generici i motivi di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’appello sulla inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, osservando che i motivi di gravame non contenevano una critica puntuale alle ragioni della sentenza di primo grado, ma solo censure generiche e aspecifiche. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 650 c.p.

    norma incriminatrice oggetto della riqualificazione del fatto; la sentenza di merito ha ritenuto sussistente la contravvenzione e la Cassazione non è intervenuta sul merito della qualificazione giuridica.

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011

    norma originariamente contestata nel capo d’imputazione, poi riqualificata in art. 650 c.p. dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli

    richiamata quale principio di diritto sulla specificità dei motivi di impugnazione: il gravame è inammissibile quando non enuncia e argomenta in modo esplicito le censure rispetto alle rationes decidendi della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Ai fini dell’ammissibilità dell’appello e del ricorso per cassazione, i motivi devono contenere una critica specifica, puntuale e mirata alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.
  • La mera riproposizione di censure generiche o di un dissenso non argomentato rispetto alla sentenza impugnata integra difetto di specificità e può determinare l’inammissibilità dell’impugnazione.
  • Quando il giudice di merito dichiara l’inammissibilità dell’appello per aspecificità dei motivi, il controllo di legittimità si limita a verificare la correttezza dell’applicazione del principio di specificità, non potendo sostituirsi alla valutazione di merito se questa è congruamente motivata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo ipotesi di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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