Cassazione Penale, Ordinanza n. 39358/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e per il reato di sottrazione/distruzione di documenti contabili rilevanti ai fini fiscali. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione sulla riferibilità a lui della condotta di distruzione delle scritture contabili, contestando sostanzialmente la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo insufficiente la motivazione della Corte territoriale. La difesa ha depositato anche memoria, ma senza apportare argomenti idonei a superare la causa di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non scrutinabile perché diretto a ottenere una rilettura del compendio probatorio, attività estranea al giudizio di legittimità, che può riguardare solo la coerenza logica e giuridica della motivazione della decisione impugnata. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice di merito richiami, in modo congruo, gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso esaminato. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.
richiamato come norma incriminatrice del capo A, relativo alla condanna confermata in appello
art. 223, comma 1, legge fall.
richiamato in concorso con l'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., quale base normativa del capo A
richiamato come norma incriminatrice del capo B
implicitamente applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio: il controllo di legittimità riguarda il rapporto tra motivazione e decisione, non quello tra prova e decisione.
- Un motivo di ricorso che si limiti a contestare la ricostruzione fattuale del giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile perché esula dal perimetro del sindacato di legittimità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice di merito faccia riferimento, in modo congruo, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è richiesta una motivazione analitica di ogni dato del processo.
- La memoria difensiva non vale a superare l'inammissibilità del ricorso se non introduce argomenti idonei a incidere sulla ratio decisoria della sentenza impugnata.
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