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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04661/2026 del 04/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli deducendo, con il primo motivo, mancanza di motivazione sul mancato accoglimento della richiesta di esclusione della recidiva contestata e sulla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., lamentando che tali attenuanti erano state richieste nella massima estensione con applicazione del minimo della pena. La parte civile ha trasmesso memoria, senza chiedere la condanna dell'imputata alle spese del grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, rilevando che il giudice di merito aveva correttamente valutato la recidiva alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., senza fondarsi solo sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale dei precedenti, ma verificando in concreto il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era immune da illogicità e che, nel motivarle, non è necessario esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Il giudice, nel valutare la recidiva, deve considerare in concreto il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se la pregressa condotta sia indice di una perdurante inclinazione al delitto e abbia inciso come fattore criminogeno.

  • art. 62-bis c.p.

    Nel diniego delle attenuanti generiche non è necessario confutare analiticamente tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente una motivazione che richiami quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

Massime di principio

  • La valutazione della recidiva non può arrestarsi a un richiamo astratto alla gravità dei fatti o alla distanza temporale tra i precedenti e il nuovo reato; occorre una verifica in concreto della capacità dei precedenti di dimostrare una persistente inclinazione al delitto rilevante per il caso specifico.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice indica gli elementi ritenuti decisivi o comunque significativi, potendosi considerare implicitamente disattesi gli ulteriori elementi favorevoli non espressamente esaminati.
  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che mirino a una diversa valutazione del merito delle circostanze già apprezzate dal giudice territoriale, se la motivazione impugnata non presenta manifeste illogicità o violazioni di legge.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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