Cassazione Civile, Ordinanza n. 05591/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dal reclamo ex art. 18 l. fall. proposto contro la sentenza dichiarativa di fallimento di una società semplice agricola e dei suoi soci illimitatamente responsabili. In sede di rinvio la Corte d'appello di Firenze ha nuovamente respinto il reclamo, ritenendo legittimata alla riassunzione del giudizio la cessionaria in blocco di un pacchetto di crediti in sofferenza della banca originaria, e soprattutto escludendo che la società esercitasse un'attività agricola in via prevalente. La Corte di merito ha valorizzato dati di bilancio, atti della procedura di concordato preventivo poi dichiarato inammissibile, partecipazioni societarie estere, operazioni di cartolarizzazione e finanziamenti bancari, ritenendo che la veste agricola fosse stata strumentalizzata per iniziative di natura commerciale e finanziaria. Nel ricorso principale uno dei soci ha censurato: la legittimazione della cessionaria a riassumere il giudizio di rinvio; la violazione delle norme sull'impresa agricola e sulla fallibilità dell'imprenditore; la nullità della motivazione per asserita apparenza. Nel ricorso incidentale l'altro socio ha dedotto: illegittimità del subentro della cessionaria quale successore a titolo particolare nel processo; carenza di motivazione sull'attività concreta svolta; erronea esclusione della natura agricola; errori percettivi nella lettura delle prove contabili e documentali. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo di entrambi i ricorsi, affermando che la successione a titolo particolare nel diritto controverso opera anche quando l'alienazione comporti, per rapporto di derivazione sostanziale, il subentro nella posizione giuridica attiva o passiva su cui inerisce la pretesa dedotta; tale principio si applica anche al giudizio volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento promosso dal creditore, poiché il credito ceduto resta il riferimento sostanziale dell'azione. Ha inoltre ritenuto infondate le censure sulla motivazione, osservando che la Corte d'appello aveva esposto in modo chiaro le ragioni per cui la società era stata ritenuta prevalentemente dedita ad attività finanziaria e non agricola. Le doglianze di violazione di legge, nella parte in cui miravano a un nuovo esame del materiale istruttorio, sono state dichiarate inammissibili perché estranee ai limiti del sindacato di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, quale giudice del rinvio, aveva respinto il reclamo contro la dichiarazione di fallimento della società semplice agricola e dei soci illimitatamente responsabili. Ha ritenuto corretta la riassunzione del giudizio da parte della cessionaria del credito, applicando l'art. 111 c.p.c. anche al procedimento fallimentare promosso dal creditore, e ha escluso vizi di motivazione e violazioni di legge nella valutazione della natura non agricola dell'attività svolta. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore statuizione sul contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 18 l. fall.
indica il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, oggetto del giudizio di merito e del successivo rinvio.
art. 111 c.p.c.
consente la prosecuzione o la riassunzione del processo da parte del successore a titolo particolare nel diritto controverso; la Corte ne estende l'applicazione anche al giudizio per l'accertamento dei presupposti del fallimento promosso dal creditore.
art. 105 c.p.c.
invocato per escludere che la cessionaria estranea alla controversia potesse intervenire o riassumere; la Corte nega la censura alla luce dell'art. 111 c.p.c.
art. 132 n. 4 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di motivazione; la Corte esclude la nullità perché la sentenza di merito conteneva una motivazione chiara e non apparente.
art. 115 c.p.c.
invocato per asseriti errori percettivi nella valutazione delle prove; la Corte ritiene che le doglianze mirassero in realtà a un nuovo esame del merito.
art. 2135 c.c.
norma sulla nozione di imprenditore agricolo, utilizzata per contestare l'esclusione della natura agricola dell'impresa; la Corte conferma l'accertamento di fatto contrario.
art. 2082 c.c.
richiamato per la definizione generale di imprenditore; nella decisione serve a verificare la qualificazione dell'attività effettivamente svolta.
art. 2221 c.c.
norma sulla fallibilità dell'imprenditore, richiamata per sostenere che l'eventuale natura agricola avrebbe escluso il fallimento; la Corte conferma la fallibilità in ragione della prevalenza dell'attività non agricola.
art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento, non accolto.
art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale, che non può trasformarsi in riesame del merito.
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale e il deposito delle memorie in cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
utilizzato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La successione a titolo particolare nel processo ex art. 111 c.p.c. non richiede necessariamente il trasferimento dell'identico bene o rapporto litigioso, ma può operare quando l'alienazione determini il subentro sostanziale dell'avente causa nella posizione giuridica attiva o passiva che costituisce il fondamento della domanda giudiziale.
- Nel giudizio volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento promosso dal creditore, la cessione del credito non elimina il collegamento sostanziale con il diritto dedotto in giudizio; pertanto il cessionario può intervenire o riassumere il processo quale successore nel diritto controverso.
- La qualificazione dell'attività d'impresa come agricola o commerciale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere sindacato solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato, non tramite una rivalutazione del compendio probatorio.
- Il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c. non sussiste quando la sentenza espone in modo chiaro e coerente gli elementi essenziali posti a base della decisione, anche se non confuta analiticamente ogni singola deduzione difensiva.
- La censura che, sotto l'apparente veste della violazione di legge o dell'errore percettivo, miri in realtà a ottenere una nuova lettura delle prove e un diverso apprezzamento dei fatti è inammissibile in cassazione.
- La nozione di imprenditore agricolo va verificata in concreto sulla base dell'attività effettivamente svolta e della prevalenza dell'attività agricola rispetto a operazioni diverse; quando gli elementi istruttori mostrano la prevalenza di operazioni finanziarie e immobiliari, può escludersi la natura agricola e quindi operare la fallibilità.
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