Sentenza del 05/07/2022 n. 21310 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia aveva emanato avvisi di accertamento relativi al 2008 contestando l'elusività di un contratto di affitto d'azienda tra società controllante e controllata. La CTP aveva accolto i ricorsi della contribuente e la CTR aveva confermato. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, la contribuente si è costituita con controricorso e ricorso incidentale. Successivamente l'Agenzia ha annullato in autotutela gli avvisi (provvedimenti n. 21983 e 21991), e la contribuente ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha ritenuto che i provvedimenti di autotutela prodotti dalla contribuente siano rilevanti (l'ufficio non ha eccepito la mancata notificazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c.) e ha dichiarato venuto meno l'interesse a proseguire sia il ricorso principale che quello incidentale. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e delle norme sul processo tributario (D.Lgs. n.546/1992, art.46). Le spese sono state integralmente compensate. Non è stato disposto alcun ulteriore versamento a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002, art.13 comma 1‑quater, nella formulazione introdotta dalla L. n.228/2012, essendo il giudizio promosso dall'Amministrazione e la definizione dipendente da motivi sopravvenuti.
Norme richiamate
art. 372 c.p.c.
La Corte ha ritenuto utilizzabili i provvedimenti di autotutela prodotti perché l'Amministrazione non ha eccepito la mancata notificazione ai sensi di tale norma; in mancanza di opposizione i documenti vengono considerati.
art. 100 c.p.c.
Norma richiamata per giustificare la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata in caso di cessazione della materia del contendere.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46
Nel processo tributario la cessazione della materia del contendere dovuta all'annullamento dell'atto impositivo in autotutela determina l'estinzione del giudizio; in cassazione ciò giustifica la pronuncia di cassazione senza rinvio quando le sentenze precedenti sono divenute inutili per regolare il rapporto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17)
Non opera l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto da tale disposizione quando il giudizio è promosso dall'Amministrazione e la definizione dipende da fatti sopravvenuti (annullamento in autotutela).
Massime di principio
- Se l'Amministrazione finanziaria annulla in autotutela l'atto impositivo contestato, viene meno l'interesse a proseguire il giudizio e il processo tributario deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- In Cassazione, la cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto impone spesso la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, perché le pronunce antecedenti non sono più idonee a regolare il rapporto tra le parti.
- I provvedimenti che attestano l'annullamento in autotutela possono essere considerati dal giudice anche se non sono stati formalmente notificati in sede di legittimità, purché la parte avversa non eccepisca la mancata notificazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c.
- Quando la causa si estingue per evento sopravvenuto favorevole al contribuente, le spese processuali sono frequentemente compensate integralmente tra le parti.
- Non è dovuto l'ulteriore contributo unificato previsto in particolare dalla normativa quando il procedimento è iniziato dall'amministrazione e la definizione è dovuta a motivi sopravvenuti (es. autotutela dell'ente).
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