Sentenza n. 465/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento -del provvedimento di rigetto della richiesta di conversone del permesso di soggiorno da minore età a lavoro emesso dalla Questura di Ravenna in data 14.01.2026 e notificato in data 19 gennaio 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno da minore età a lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Ravenna, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Ha sostenuto di rientrare nella prima ipotesi prevista dall'art. 32, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998 e che tale disposizione non imponesse né una permanenza minima di tre anni sul territorio nazionale né la partecipazione per due anni a un progetto di integrazione sociale e civile. Ha inoltre dedotto che il parere del Comitato per i minori stranieri, pur necessario, non sarebbe vincolante per la Questura, alla quale spetterebbe una valutazione discrezionale della situazione individuale. L'amministrazione aveva motivato il diniego rilevando che il richiedente era entrato in Italia il 20 marzo 2024, aveva presentato l'istanza il 24 luglio 2024 quando era già maggiorenne, non risultava affidato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 184/1983 né sottoposto a tutela, non aveva seguito un progetto di integrazione biennale, aveva ricevuto parere negativo della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione e non risultavano versamenti contributivi a suo favore.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata e ha respinto il ricorso. Ha rilevato che il ricorrente, nato il 4 luglio 2006 ed entrato in Italia il 20 marzo 2024, aveva chiesto il permesso per minore età il 24 luglio 2024, quando aveva già compiuto la maggiore età. Non è stata provata né la condizione di affidamento ai sensi dell'art. 2 della legge n. 184/1983 né la sottoposizione a tutela, richieste dalla prima ipotesi dell'art. 32, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998. È stata altresì esclusa la ricorrenza della seconda ipotesi, poiché non risultava l'ammissione per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile; tale requisito era comunque concretamente irrealizzabile in ragione del breve periodo trascorso dall'ingresso in Italia. Il parere negativo dell'autorità competente era fondato sulla frequentazione del solo corso di alfabetizzazione, per complessive 34 ore, ritenuta insufficiente a dimostrare un adeguato percorso di integrazione. In mancanza dei presupposti normativi, il diniego è stato ritenuto immune dalle censure dedotte. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 32, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998
Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
La conversione del titolo di soggiorno al compimento della maggiore età presuppone, alternativamente, l'affidamento ai sensi dell'art. 2 della legge n. 184/1983 o la sottoposizione a tutela, accompagnati dal previo parere positivo dell'autorità competente, oppure l'ammissione per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile; in assenza di tali presupposti la conversione può essere negata.
art. 2 legge n. 184/1983
Il riferimento alla disposizione individua l'affidamento quale presupposto per la conversione ai sensi della prima ipotesi dell'art. 32, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi confermava l'assenza dei presupposti per la prosecuzione del soggiorno, anche sulla base del parere negativo relativo al percorso di integrazione.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, sentite previamente le parti.
Massime di principio
- La conversione, al compimento della maggiore età, del permesso previsto per minori stranieri non accompagnati richiede la dimostrazione di una delle condizioni previste dall'art. 32, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998: affidamento ai sensi dell'art. 2 della legge n. 184/1983 o sottoposizione a tutela, con previo parere positivo dell'autorità competente, oppure ammissione per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile conforme ai requisiti normativi.
- La mera ospitalità presso un privato, non accompagnata dalla prova dell'affidamento o della sottoposizione a tutela, non dimostra il possesso del presupposto richiesto dalla prima ipotesi dell'art. 32, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998.
- La partecipazione a un'attività formativa di durata limitata, quale un corso di alfabetizzazione di sole 34 ore, non è sufficiente a comprovare l'ammissione e la partecipazione per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile.
- Il diniego della conversione è legittimo quando l'interessato non prova né l'affidamento o la tutela richiesti dalla prima ipotesi normativa né la partecipazione biennale a un progetto di integrazione previsto dalla seconda ipotesi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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