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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13095/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da une0 esecuzione immobiliare promossa da una banca in forza di un mutuo fondiario. La terza proprietaria del bene pignorato propose opposizione alle0esecuzione e agli atti esecutivi, sostenendo la nullite0 del contratto di mutuo azionato come titolo esecutivo e, di riflesso, la nullite0 o inefficacia del precetto, del pignoramento e degli altri atti esecutivi; chiese anche la restituzione delle somme eventualmente incassate e, in via subordinata, un accertamento sul rapporto di dare-avere con la banca. Il Tribunale dichiarf2 le0opposizione inammissibile, ritenendo che la nullite0 del mutuo fosse gie0 coperta da giudicato e che le questioni sul quantum precettato introducessero motivi nuovi rispetto alle0atto di opposizione. La Corte de0appello dichiarf2 inammissibile anche le0impugnazione perche9 tardiva: ritenne che le0intera controversia restasse sottratta alla sospensione feriale dei termini, poiche9 la domanda di accertamento della nullite0 del mutuo era solo il presupposto delle0opposizione esecutiva e non una domanda autonoma. In cassazione i ricorrenti denunciarono violazione di legge e nullite0 della sentenza/procedimento, sostenendo che vi fosse una domanda autonoma di accertamento, tale da attrarre la lite nel regime ordinario di sospensione feriale e da rendere tempestivo le0appello; dedussero inoltre vizi di motivazione e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto il principio applicato dalla Corte territoriale: nelle opposizioni esecutive, se la domanda ordinaria di accertamento della validite0 o invalidite0 del titolo e8 proposta come presupposto necessario per le0accoglimento o il rigetto delle0opposizione, le0intera controversia resta sottratta alla sospensione feriale dei termini. Ne consegue che il termine lungo per proporre appello non era sospeso e le0impugnazione era tardiva. La Corte ha anche rilevato che il ricorso era carente ai requisiti di specificite0 e autosufficienza, e che mancava nelle0atto le0esatta indicazione dei litisconsorti necessari. Per effetto delle0inammissibilite0, i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di somme ulteriori ex art. 96 c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo; e8 stata inoltre disposta la trasmissione degli atti al Procuratore Generale e al Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Norme richiamate

  • art. 1 L. n. 742 del 1969

    la sospensione feriale non si applica, nel caso esaminato, alle0intera opposizione esecutiva quando la domanda di accertamento dedotta e8 solo presupposto della decisione sulle0opposizione.

  • art. 92 r.d. n. 12 del 1941

    richiamato per affermare la non applicabilite0 della sospensione feriale ai procedimenti di opposizione alle0esecuzione.

  • artt. 615 c.p.c. e 617 c.p.c.

    fondano il giudizio di opposizione esecutiva nel quale si discuteva la validite0 del titolo e degli atti esecutivi.

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    il ricorso e8 stato ritenuto inammissibile anche per lacunosite0 delle0esposizione e genericite0 delle censure.

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    la censura e8 inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte.

  • art. 360-bis, n. 2 c.p.c.

    le doglianze sui principi del giusto processo sono state ritenute manifestamente infondate.

  • art. 380-bis c.p.c.

    procedimento di decisione accelerata richiamato per la definizione del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha regolato la trattazione in camera di consiglio dopo la richiesta di decisione del ricorrente.

  • art. 375 c.p.c.

    nel testo novellato, la camera di consiglio e8 il rito ordinario, salvo ipotesi particolari non ricorrenti.

  • art. 374, comma 2, c.p.c.

    richiamato per escludere la rimessione alle Sezioni Unite per mancanza di questioni di massima di particolare importanza.

  • art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.

    applicati per la condanna dei ricorrenti al pagamento di somme ulteriori per soccombenza aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone le0ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilite0 del ricorso.

  • art. 88, comma 2 c.p.c.

    ha fondato la trasmissione degli atti agli organi disciplinari e al Procuratore Generale.

  • art. 102 c.p.c.

    evocato in relazione alla necessaria indicazione dei litisconsorti necessari.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma senza una censura specifica ritenuta ammissibile.

  • art. 132, nn. 3 e 4 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente per dedurre nullite0 della sentenza, ma la censura e8 stata giudicata infondata o generica.

  • art. 307 c.p.c.

    richiamato nel ricorso, senza che la censura fosse sviluppata in modo specifico.

  • art. 627 c.p.c.

    richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate.

  • art. 630, nn. 1 e 2 c.p.c.

    richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni esecutive, la presenza di una domanda di accertamento del titolo o del rapporto sostanziale non comporta automaticamente le0applicazione della sospensione feriale dei termini: occorre verificare se tale domanda sia autonoma oppure meramente strumentale alla decisione sulle0opposizione.
  • Se la domanda di accertamento e8 proposta come presupposto necessario per definire le0opposizione esecutiva, prevale le0esigenza di speditezza del procedimento esecutivo e le0intera controversia resta sottratta alla sospensione feriale.
  • Nel ricorso per cassazione e8 indispensabile una esposizione dei fatti processuali completa e specifica, con critica ragionata della decisione impugnata e puntuale indicazione degli atti rilevanti; in difetto, il ricorso e8 inammissibile.
  • Nelle opposizioni esecutive, le0omessa o inesatta indicazione dei litisconsorti necessari nel ricorso per cassazione comporta inammissibilite0, quando le0identite0 dei soggetti necessari non sia ricavabile dal solo ricorso.
  • c8 inammissibile il motivo di ricorso che si limita a denunciare violazioni di legge in modo cumulativo e generico, senza spiegare in che cosa consista le0errore della decisione impugnata e senza confrontarsi con la ratio decidendi.
  • Quando la decisione impugnata si conforma a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la censura puf2 essere dichiarata inammissibile ai sensi delle0art. 360-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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