Cassazione Civile, Ordinanza n. 13095/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un e0 esecuzione immobiliare promossa da una banca in forza di un mutuo fondiario. La terza proprietaria del bene pignorato propose opposizione all e0esecuzione e agli atti esecutivi, sostenendo la nullit e0 del contratto di mutuo azionato come titolo esecutivo e, di riflesso, la nullit e0 o inefficacia del precetto, del pignoramento e degli altri atti esecutivi; chiese anche la restituzione delle somme eventualmente incassate e, in via subordinata, un accertamento sul rapporto di dare-avere con la banca. Il Tribunale dichiar f2 l e0opposizione inammissibile, ritenendo che la nullit e0 del mutuo fosse gi e0 coperta da giudicato e che le questioni sul quantum precettato introducessero motivi nuovi rispetto all e0atto di opposizione. La Corte d e0appello dichiar f2 inammissibile anche l e0impugnazione perch e9 tardiva: ritenne che l e0intera controversia restasse sottratta alla sospensione feriale dei termini, poich e9 la domanda di accertamento della nullit e0 del mutuo era solo il presupposto dell e0opposizione esecutiva e non una domanda autonoma. In cassazione i ricorrenti denunciarono violazione di legge e nullit e0 della sentenza/procedimento, sostenendo che vi fosse una domanda autonoma di accertamento, tale da attrarre la lite nel regime ordinario di sospensione feriale e da rendere tempestivo l e0appello; dedussero inoltre vizi di motivazione e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto il principio applicato dalla Corte territoriale: nelle opposizioni esecutive, se la domanda ordinaria di accertamento della validit e0 o invalidit e0 del titolo e8 proposta come presupposto necessario per l e0accoglimento o il rigetto dell e0opposizione, l e0intera controversia resta sottratta alla sospensione feriale dei termini. Ne consegue che il termine lungo per proporre appello non era sospeso e l e0impugnazione era tardiva. La Corte ha anche rilevato che il ricorso era carente ai requisiti di specificit e0 e autosufficienza, e che mancava nell e0atto l e0esatta indicazione dei litisconsorti necessari. Per effetto dell e0inammissibilit e0, i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di somme ulteriori ex art. 96 c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo; e8 stata inoltre disposta la trasmissione degli atti al Procuratore Generale e al Consiglio Distrettuale di Disciplina.
Norme richiamate
art. 1 L. n. 742 del 1969
la sospensione feriale non si applica, nel caso esaminato, all e0intera opposizione esecutiva quando la domanda di accertamento dedotta e8 solo presupposto della decisione sull e0opposizione.
art. 92 r.d. n. 12 del 1941
richiamato per affermare la non applicabilit e0 della sospensione feriale ai procedimenti di opposizione all e0esecuzione.
artt. 615 c.p.c. e 617 c.p.c.
fondano il giudizio di opposizione esecutiva nel quale si discuteva la validit e0 del titolo e degli atti esecutivi.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
il ricorso e8 stato ritenuto inammissibile anche per lacunosit e0 dell e0esposizione e genericit e0 delle censure.
art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
la censura e8 inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte.
art. 360-bis, n. 2 c.p.c.
le doglianze sui principi del giusto processo sono state ritenute manifestamente infondate.
art. 380-bis c.p.c.
procedimento di decisione accelerata richiamato per la definizione del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
ha regolato la trattazione in camera di consiglio dopo la richiesta di decisione del ricorrente.
art. 375 c.p.c.
nel testo novellato, la camera di consiglio e8 il rito ordinario, salvo ipotesi particolari non ricorrenti.
art. 374, comma 2, c.p.c.
richiamato per escludere la rimessione alle Sezioni Unite per mancanza di questioni di massima di particolare importanza.
art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.
applicati per la condanna dei ricorrenti al pagamento di somme ulteriori per soccombenza aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone l e0ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilit e0 del ricorso.
art. 88, comma 2 c.p.c.
ha fondato la trasmissione degli atti agli organi disciplinari e al Procuratore Generale.
art. 102 c.p.c.
evocato in relazione alla necessaria indicazione dei litisconsorti necessari.
art. 112 c.p.c.
richiamato dalla parte ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma senza una censura specifica ritenuta ammissibile.
art. 132, nn. 3 e 4 c.p.c.
richiamato dalla parte ricorrente per dedurre nullit e0 della sentenza, ma la censura e8 stata giudicata infondata o generica.
art. 307 c.p.c.
richiamato nel ricorso, senza che la censura fosse sviluppata in modo specifico.
art. 627 c.p.c.
richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate.
art. 630, nn. 1 e 2 c.p.c.
richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate.
Massime di principio
- Nelle opposizioni esecutive, la presenza di una domanda di accertamento del titolo o del rapporto sostanziale non comporta automaticamente l e0applicazione della sospensione feriale dei termini: occorre verificare se tale domanda sia autonoma oppure meramente strumentale alla decisione sull e0opposizione.
- Se la domanda di accertamento e8 proposta come presupposto necessario per definire l e0opposizione esecutiva, prevale l e0esigenza di speditezza del procedimento esecutivo e l e0intera controversia resta sottratta alla sospensione feriale.
- Nel ricorso per cassazione e8 indispensabile una esposizione dei fatti processuali completa e specifica, con critica ragionata della decisione impugnata e puntuale indicazione degli atti rilevanti; in difetto, il ricorso e8 inammissibile.
- Nelle opposizioni esecutive, l e0omessa o inesatta indicazione dei litisconsorti necessari nel ricorso per cassazione comporta inammissibilit e0, quando l e0identit e0 dei soggetti necessari non sia ricavabile dal solo ricorso.