Sentenza n. 258/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento del Direttore dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, di diniego dell’istanza di rilascio di autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio di unità da diporto nell’ambito dell’Area Marina Protetta del Parco Nazionale delle Cinque Terre per l’anno 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio di unità da diporto nell’Area Marina Protetta per l’anno 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ricorrente, non avendo potuto partecipare alla procedura relativa all’anno 2024, ha impugnato la nota del 28 maggio 2025 con cui il Direttore dell’Ente Parco aveva comunicato che la sua istanza di autorizzazione non poteva essere accolta, poiché erano in corso le procedure per l’assegnazione delle autorizzazioni per l’anno 2025 sulla base delle manifestazioni di interesse. La ricorrente aveva evidenziato che le autorizzazioni relative al 2024 erano state prorogate senza gara e che la graduatoria era stata successivamente annullata dal TAR, anche per l’illegittimità dell’imposizione della sottoscrizione di un protocollo tecnico di intesa quale requisito di partecipazione. Aveva quindi presentato istanza di autorizzazione il 4 aprile 2025 e contestato il diniego dell’Ente Parco. In sede cautelare il TAR aveva ordinato il rilascio di un’autorizzazione provvisoria, subordinatamente all’accertamento dei requisiti e alla partecipazione alla procedura bandita per il 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché, nelle more del giudizio, la ricorrente si è collocata in posizione utile nella graduatoria della selezione per il rilascio delle autorizzazioni 2025 e ha conseguito la relativa autorizzazione. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità del diniego impugnato. In considerazione dell’esito della fase cautelare, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale e ha condannato l’Ente Parco al pagamento di € 1.500,00, oltre spese generali, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.
Massime di principio
- La sopravvenuta attribuzione al ricorrente del bene della vita perseguito mediante il ricorso determina la cessazione della materia del contendere, quando viene meno l’utilità concreta di una pronuncia sull’atto impugnato.
- In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può essere effettuata sulla base della soccombenza virtuale, valutando l’esito della fase cautelare e il comportamento processuale delle parti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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