Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/11/2021 n. 5195 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Dichiarazione di terzo - Validità indiziaria in presenza di altri elementi di riscontro.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio ha contestato al contribuente di aver ricevuto il pagamento in contanti e 'in nero' per una prestazione professionale, basando l'accertamento anche su una dichiarazione resa da un terzo che riferiva il pagamento non documentato.

La decisione

Il Collegio in sede di appello ha riconosciuto alla dichiarazione di terzo una specifica valenza indiziaria (ai sensi della giurisprudenza richiamata, Cass. n.11630/2015). È stato sottolineato che, data la natura della contestazione (pagamenti in nero), il contribuente è nella pratica impossibilitato a fornire una prova piena e positiva di non aver ricevuto i pagamenti (si tratterebbe di una probatio diabolica). Rimane tuttavia fermo l'onere dell'Ufficio di dimostrare gli elementi probatori emersi a sostegno dell'accertamento: la dichiarazione di terzo può concorrere a formare il complesso indiziale, purché sia integrata da ulteriori elementi di riscontro.

Norme richiamate

  • Sentenza Cassazione n.11630/2015

    La Corte ha ritenuto che la dichiarazione di terzo abbia valenza indiziaria e possa concorrere, se correlata ad altri elementi di riscontro, a fondare l'accertamento tributario; inoltre ha evidenziato l'onere probatorio dell'Ufficio e la difficoltà per il contribuente di offrire prova contraria nel caso di presunti pagamenti in nero.

Massime di principio

  • La dichiarazione di terzo in materia tributaria ha valore indiziario: da sola non costituisce prova definitiva, ma può concorrere a formare un insieme di indizi valido se corroborata da altri elementi.
  • Nel caso di contestazioni su pagamenti in nero o fatti che richiederebbero una prova negativa da parte del contribuente, i giudici accettano che il contribuente sia in difficoltà a produrre prova contraria; ciò non esime però l'Amministrazione dall'onere di fornire ulteriori elementi di riscontro.
  • L'Ufficio deve costruire un quadro probatorio complessivo: dichiarazioni di terzi possono avviare l'accertamento, ma sono necessarie conferme (congruità dei movimenti finanziari, riscontri documentali indiretti, anomalia nell'attività dichiarata, testimonianze, ecc.).
  • Se il contribuente fornisce elementi probatori alternativi, coerenti e documentati che spiegano i fatti contestati, gli indizi derivanti dalla dichiarazione di terzo possono essere indeboliti e non sufficienti per fondare l'accertamento.
  • In fase cautelare o probatoria il giudice valuta la totalità delle circostanze; pertanto è strategico per l'Ufficio raccogliere più elementi di riscontro prima di fondare un accertamento esclusivamente su dichiarazioni di terzi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.