Sentenza n. 81/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento della deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 19.8.2021 avente ad oggetto la revisione della programmazione territoriale (ex pianta organica delle farmacie) a conclusione del procedimento riattivato a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 6750/2020 del 2.11.2020, notificata il 24.9.2021, e di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 19 agosto 2021, recante la revisione della programmazione territoriale delle farmacie e la conferma della modifica dei comparti territoriali per consentire il trasferimento della farmacia controinteressata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nuova deliberazione adottata dal Comune in dichiarata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6750/2020, sostenendo che l'Amministrazione avesse eluso o violato il giudicato, limitandosi a riprodurre il contenuto della precedente deliberazione già annullata. Ha dedotto la violazione dell'obbligo conformativo, l'erronea rappresentazione dello sviluppo demografico della zona Nord-Est, il difetto di motivazione sulle ragioni di pubblico interesse, l'irragionevolezza e la sproporzionalità della scelta, nonché la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, degli artt. 1, comma 4, e 2 l. 475/1968 e dell'art. 97 Cost. Ha inoltre denunciato difetto di istruttoria, difetto di motivazione e sviamento, rilevando che il Comune non avrebbe comparato adeguatamente la situazione demografica e ambientale attuale con quella esistente al momento della precedente pianificazione, avrebbe valorizzato soltanto la maggiore funzionalità dei nuovi locali della farmacia controinteressata e avrebbe omesso di considerare che la ricorrente si era già trasferita in altra sede.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati unitariamente tutti i motivi. Ha chiarito che la portata dell'effetto conformativo deve essere ricostruita considerando i motivi accolti, il dispositivo e la motivazione della sentenza, nonché il petitum e la causa petendi. Poiché il precedente annullamento era stato pronunciato per difetto di istruttoria e di motivazione, il giudicato aveva prodotto principalmente un effetto vincolante strumentale: il Comune era tenuto a rinnovare l'istruttoria e a motivare specificamente sui profili indicati dal Consiglio di Stato, ma conservava un ampio spazio di discrezionalità e poteva anche adottare un provvedimento di contenuto identico, purché adeguatamente motivato e istruito. Il Collegio ha ritenuto rispettato tale vincolo. La deliberazione n. 122/2021 si fondava infatti su una nuova e approfondita istruttoria, comprendente dati demografici, sviluppo urbanistico ed edilizio, ubicazione e accessibilità delle sedi, viabilità, distribuzione della popolazione e disponibilità di locali idonei. Il Comune aveva motivato che lo spostamento del baricentro demografico verso la zona Nord-Est, la maggiore accessibilità della nuova sede, l'equa distribuzione degli abitanti tra i comparti, le limitazioni di accesso al centro storico e la possibilità di erogare servizi aggiuntivi in locali più adeguati giustificavano la conferma della modifica territoriale. Il TAR ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva adeguatamente confutato i dati dell'Amministrazione né dimostrato che il trasferimento peggiorasse il servizio per l'utenza. Non ricorrevano quindi né violazione o elusione del giudicato, né nullità dell'atto, né i dedotti vizi di motivazione, istruttoria o sviamento. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità e complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
Richiamato in relazione al precedente ricorso per revocazione proposto contro la sentenza del Consiglio di Stato, poi respinto.
art. 3 l. 241/1990
Impone la motivazione del provvedimento; nel caso concreto il nuovo atto è stato ritenuto adeguatamente motivato sui profili indicati dal precedente giudicato.
art. 1 l. 475/1968
Disciplina la localizzazione e il trasferimento delle sedi farmaceutiche, incluso il limite della permanenza nel comparto territoriale e la necessità di perseguire le esigenze degli abitanti della zona di competenza.
art. 2 l. 475/1968
Subordina la revisione della programmazione territoriale delle farmacie alla verifica dei presupposti normativi, tra cui la variazione numerica o la diversa distribuzione della popolazione sul territorio comunale.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, senza che il TAR ne abbia ravvisato la violazione.
l.r. Marche n. 4/2015
Richiamata quale normativa regionale in materia di servizi farmaceutici.
deliberazione Giunta regionale Marche n. 458 del 15 aprile 2019
Utilizzata dal Comune come elemento di riferimento per i criteri di distribuzione territoriale delle farmacie, tra cui equa distribuzione, sviluppo urbanistico e demografico, accessibilità, criteri demografico, topografico, urbanistico e di decentramento.
Massime di principio
- Quando l'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo dipende da difetto di motivazione o di istruttoria, il giudicato produce normalmente un effetto conformativo strumentale: l'Amministrazione deve eliminare i vizi accertati e svolgere gli approfondimenti indicati dal giudice, ma conserva il potere discrezionale di rinnovare la valutazione e può adottare anche un atto di contenuto identico, purché sorretto da istruttoria adeguata e da motivazione effettiva.
- La violazione o elusione del giudicato ricorre, in caso di riedizione del potere dopo un annullamento per vizi istruttori o motivazionali, solo quando l'attività amministrativa successiva sia caratterizzata da uno sviamento manifesto e sia diretta ad aggirare prescrizioni puntuali stabilite dalla sentenza; una nuova illegittimità autonoma dell'atto rieditato non equivale di per sé a violazione del giudicato.
- La portata dell'effetto conformativo del giudicato amministrativo deve essere ricostruita mediante la lettura congiunta del dispositivo e della motivazione della sentenza, correlata ai motivi accolti, al petitum e alla causa petendi, nonché al tipo di vizio riscontrato.
- La revisione della programmazione territoriale delle farmacie richiede un'istruttoria concreta sulla distribuzione e sull'evoluzione della popolazione, sull'assetto urbanistico e ambientale, sull'accessibilità del servizio e sulle esigenze dell'utenza; la decisione non può fondarsi soltanto sull'interesse del titolare al trasferimento in locali più funzionali.
- Nell'esercizio della discrezionalità relativa alla distribuzione territoriale delle farmacie, l'Amministrazione può considerare, oltre alla consistenza e distribuzione della popolazione, anche lo sviluppo urbanistico, la viabilità, l'accessibilità, le limitazioni del centro storico e la disponibilità di locali idonei all'erogazione di servizi aggiuntivi, purché tali elementi siano adeguatamente istruiti e motivati.
- Quando l'Amministrazione produce dati e documenti a sostegno della scelta discrezionale, la parte che ne contesta l'attendibilità o la correttezza deve fornire una specifica e documentata confutazione; mere asserzioni contrarie non sono sufficienti a dimostrare il difetto di istruttoria o l'irragionevolezza dell'atto.
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